Il contratto di agenzia (disciplinato dagli
artt. 1742 e 1753 del Codice Civile e dalla direttiva Cee n°
53/1986, su cui si basa il DLgs. 10-09-1991) implica l'assunzione,
da parte di un agente, dell'incarico di promuovere la conclusione
di contratti di vendita di determinati beni o servizi per conto di
un terzo (l'impresa o preponente). Ciò si verifica in cambio di
una retribuzione, in una zona e in un territorio o, ancora, in un
dato settore di mercato preliminarmente stabiliti dal preponente.
Nella lettera d'incarico, l'impresa deve
specificare i punti fermi che regolano l'attività dell'agente
Il rapporto di collaborazione dell'agente
incaricato con l'impresa inizia formalmente al momento della
stipulazione di un'apposita lettera d'incarico. In essa devono
essere affrontati alcuni punti cruciali riguardanti l'attività
dell'agente e, in particolare, il nome delle parti, la
zona assegnata, i prodotti da vendere, l'entità delle
provvigioni e dei compensi, nonché la durata del
contratto, ossia se si tratti di un vincolo a tempo determinato o
indeterminato.
L'agente è sempre più una figura
imprenditoriale, dotata di autonomia di movimento, nel rispetto
delle regole fissate dal preponente
Per ulteriori
informazioni chiedi parere al consulente dello studio |