Al fine di
agevolarne l'accesso al lavoro o il reimpiego, il legislatore ha
disposto una serie di benefici in favore dei datori di lavoro che
procedano all'assunzione di lavoratori disoccupati o sospesi dal
lavoro in possesso di particolari requisiti.
Tali
benefici di norma si sostanziano in una riduzione dell'ammontare
dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti; talora,
invece, consistono nell'erogazione di veri e propri contributi
finanziari in favore dei datori di lavoro medesimi.
Con
specifico riferimento alla fruizione dei benefici contributivi
previsti dalla L. n. 223/1991 e dalla L. n. 407/1990 nel caso di
sospensione del rapporto di lavoro per maternità o servizio di
leva, l'INPS con circ. n. 84/1999, ha precisato che il datore ha
diritto alle agevolazioni per l'intero periodo previsto dalle
disposizioni citate. In tali ipotesi è consentito il differimento
temporale di godimento dei benefici.
Lavoratori disoccupati
La
legge n.407/90 con l’intento di favorire l’assunzione dei
lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi prevede consistenti
riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro.
L’agevolazione è concessa in misura diversa a seconda della
tipologia e dell’ubicazione dell’azienda.
Tali benefici si applicano a tutti i datori di lavoro che assumono
a tempo indeterminato (anche part-time) lavoratori disoccupati da
almeno 24 mesi, iscritti nella prima classe delle liste dei Centri
per l’Impiego.
Il
datore di lavoro che assume ha diritto:
-
alla riduzione della contribuzione nella misura del 50 %, nella
generalità dei casi;
-
all’esonero totale dall’obbligo di versamento della
contribuzione se si tratta di azienda artigiana, ovvero ubicata
nelle aree del Mezzogiorno od in quelle ad elevato tasso di
disoccupazione;
In
entrambi i casi il beneficio spetta per i 36 mesi successivi
all’assunzione, e riguarda anche i premi contributivi dovuti all’Inail.
Ai
fini della fruizione delle agevolazioni contributive occorre che
l’assunzione:
-
sia a tempo indeterminato;
-
non avvenga per sostituire dipendenti per qualsiasi causa
licenziati o sospesi nei 12 mesi immediatamente precedenti. Non
si considerano tali i dimissionari od i lavoratori assunti a
termine e licenziati per scadenza del contratto
Contratto di
reinserimento
Ai
datori di lavoro che assumano - con contratto di reinserimento -
lavoratori, beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione
da almeno 12 mesi, l'art. 20, L. n. 223/1991 concede agevolazioni
contributive diversamente commisurate a seconda della durata del
periodo di effettiva disoccupazione dei lavoratori assunti .
Ai
fini della concessione del beneficio in parola, è necessario che:
a)
il datore di lavoro non abbia in atto sospensioni dal lavoro, nè
abbia proceduto a riduzioni di personale nei dodici mesi
precedenti, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di
acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei
lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di
personale;
b)
il contratto di lavoro di reinserimento sia stipulato per iscritto
e sia inviato in copia, entro trenta giorni, alla Direzione
provinciale del lavoro ed alla Sede dell'INPS competente per
territorio ;
c)
il lavoratore assunto fruisca da almeno 12 mesi del trattamento
speciale di disoccupazione ovvero del trattamento straordinario di
integrazione salariale.
I
contributi che il datore di lavoro è tenuto a versare per i
lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono ridotti del
75%:
-
per i primi 12 mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del
lavoratore per un periodo inferiore a due anni;
-
per i primi 24 mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del
lavoratore per un periodo superiore a due anni e inferiore a tre
anni;
-
per i primi 36 mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del
lavoratore per un periodo superiore a tre anni.
Il
datore di lavoro può però optare per una riduzione del 37,50%
(corrispondente alla metà del 75%) dei contributi previdenziali ed
assistenziali a proprio carico, per un periodo pari al doppio di
quello di effettiva disoccupazione e non superiore comunque a 72
mesi.
La
contribuzione a carico dei lavoratori assunti con contratto di
reinserimento rimane comunque quella prevista per la generalità
dei lavoratori dipendenti.
Le
agevolazioni contributive in oggetto sono riconosciute anche
nell'ipotesi di assunzione del lavoratore a tempo parziale, ma non
si applicano ai premi dovuti all'assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali .
I
lavoratori assunti con contratto di reinserimento, infine, sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e
contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative
ed istituti.
Per ulteriori
informazioni chiedi parere al consulente dello studio
Lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità ex art. 6, L. n. 223/1991
I
datori di lavoro che assumano con contratto a tempo indeterminato
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per i primi 18 mesi
del rapporto versano i contributi in misura pari a quella prevista
per gli apprendisti.
L'agevolazione in parola riguarda esclusivamente l'aliquota
contributiva posta a carico del datore di lavoro, mentre rimane
ferma la quota a carico del dipendente nella misura prevista per
la generalità dei lavoratori.
Per ulteriori
informazioni chiedi parere al consulente dello studio
Lavoratori sospesi in C.i.g.s.
La
legge prevede particolari agevolazioni contributive in favore dei
datori di lavoro che procedano all'assunzione di lavoratori che
fruiscono del trattamento di cassa integrazione straordinaria.
Lavoratori sospesi da almeno 24 mesi
Alle imprese, ai consorzi di imprese, agli enti pubblici
economici, ai datori iscritti negli albi professionali che
assumono con contratto a tempo indeterminato, lavoratori sospesi
dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di
integrazione salariale da almeno 24 mesi - e semprechè le nuove
assunzioni non siano dirette a sostituire lavoratori già
dipendenti dai datori di lavoro di cui sopra, per qualsiasi causa
licenziati o sospesi - sono riconosciute determinate riduzioni
contributive, nelle misure che seguono .
A)
Per la generalità dei datori di lavoro ammessi al beneficio:
si
applica per un periodo di trentasei mesi una riduzione del 50 per
cento dei contributi dovuti a carico del datore di lavoro
(l'aliquota dello 0,50% di cui all'art. 3 della legge n. 297/1982
rientra nella contribuzione a carico del datore di lavoro), fermo
restando il versamento dell'intera quota a carico del lavoratore;
l'applicazione di tale riduzione esclude, per i lavoratori
interessati, l'azienda dalla fiscalizzazione degli oneri sociali;
B)
per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese
artigiane:
si
applica l'esenzione totale per un periodo di trentasei mesi dei
contributi a carico del datore di lavoro (ivi compresa l'aliquota
dello 0,50 per cento ex art. 3 legge n. 297/1982), mentre è dovuta
l'intera contribuzione a carico del lavoratore (i datori di lavoro
operanti nei territori del Mezzogiorno che non rivestono la natura
di impresa - enti pubblici economici, liberi professionisti,
consorzi di imprese ivi compresi quelli di imprese artigiane -
hanno dunque solamente titolo alla riduzione del 50 per cento di
cui alla precedente lettera).
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informazioni chiedi parere al consulente dello studio
Lavoratori anziani
In
attuazione dell'art. 75 della L. n. 388/2000, il D.M. 23 marzo
2001 prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2001, i lavoratori
dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti
minimi di cui alla tabella B allegata alla L. n. 335/1995 per
l'accesso alla pensione di anzianità, possono rinunciare agli
ulteriori accrediti contributivi relativi all'assicurazione
obbligatoria per l'I.v.s. e rimanere in azienda .
Per ulteriori
informazioni chiedi parere al consulente dello studio
Lavoratori detenuti o internati
Ai sensi
della legge 22 giugno 2000, n. 193, contenente norme per favorire
l'attività lavorativa dei detenuti, le cooperative sociali di cui
all'art. 1 della L. 8 novembre 1991, n. 381 e le aziende,
pubbliche o private che, organizzando attività di servizio o
produttive all'interno degli istituti penitenziari, impiegano
persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex
degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e persone
condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno ai sensi
dell'art. 21 della L. 26 luglio 1975, n. 354, possono usufruire di
particolari benefici contributivi.
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informazioni chiedi parere al consulente dello studio
Sostituzione per maternità e paternità
Nelle
aziende con meno di venti dipendenti, ai datori di lavoro che
assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo
in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, di
paternità e parentale è concesso uno sgravio contributivo del 50%.
Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo,
l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le
somme corrispondenti allo sgravio che quest'ultima ha ottenuto. Il
beneficio si applica anche ai premi assicurativi INAIL e spetta
fino al compimento di un anno di età del figlio della
lavoratrice/lavoratore in astensione o per un anno
dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento (art. 4,
comma 3, D.Lgs. n. 151/2001; v. anche INPS circ. n. 136/2001;
INAIL nota 24 luglio 2001).
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informazioni chiedi parere al consulente dello studio
Lavoratori disabili
Nei limiti delle disponibilità delle risorse assegnate a ciascuna
Provincia, vengono ammessi agli incentivi quei programmi oggetto
di Convenzione di cui all'art.11 Legge 68/99 che soddisfano i
requisiti definiti dal DM 91 del 13 gennaio 2000:
a) programmi diretti all'avviamento lavorativo dei disabili che
presentino particolari difficoltà di inserimento, in particolare
lavoratori con handicap intellettivo e psichico
b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile
c) programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e
e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a
settori
innovativi di attività
d) programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro
e) programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo di donne
disabili
I programmi saranno valutati dai servizi competenti. Sono
privilegiati i programmi di cui alla lettera a).
A parità di requisiti, il servizio concede i benefici ai programmi
presentati secondo l'ordine di presentazione delle domande.
Agevolazioni (art.13 legge 68/99)
Sulla base delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro
dei disabili, le aziende
possono usufruire delle seguenti agevolazioni:
- fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei
contributi previdenziali e assistenziali per ogni lavoratore
disabile assunto con riduzione della capacità lavorativa superiore
al 79%; la stessa fiscalizzazione è prevista per l'assunzione di
lavoratori con handicap psichico e intellettivo, indipendentemente
dalla percentuale di invalidità.
- fiscalizzazione parziale, nella misura del 50% per la durata
massima di cinque anni, dei contributi previdenziali e
assistenziali per ogni lavoratore disabile assunto con riduzione
della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%.
- rimborso forfettario parziale per le spese necessarie alla
trasformazione del posto di lavoro al fine di renderlo adeguato
alle possibilità operative dei disabili con riduzione della
capacità lavorativa superiore al 50%, il rimborso riguarda anche
interventi per la rimozione di barriere architettoniche o
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro.
Soggetti interessati (DI 91/2000)
-
Datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di
assunzione
- Cooperative sociali e loro Consorzi (art.1 e 8 Legge 381/91)
- I soggetti di cui all'art.11, comma 5 della Legge 68/99
(che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'art.11 della
Legge 68/99)
I datori di lavoro presentano i programmi entro il 30 giugno di
ogni anno al competente servizio per l'impiego.
Il servizio può ammettere alle agevolazioni anche i programmi
presentati dopo tale data e comunque non oltre il 31 ottobre
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