Al
fine di incentivare l'occupazione la legge dispone, un incentivo a
carattere temporaneo a tutti i datori di lavoro che realizzano
incrementi occupazionali con carattere di stabilità. L’incentivo
ha la forma del creduto d’imposta da utilizzare in compensazione
con le partite a debito per contributi, premi e imposte da versare
mensilmente.
L'attuale disciplina degli incentivi per l'occupazione è
costituita da quanto disposto dalla legge n. 388/2000 (legge
finanziaria per il 2001) e dalla legge n. 289/2002 (legge
finanziaria per il 2003), le quali hanno previsto la concessione
di un credito d'imposta:
- a
partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001, con
riferimento alle assunzioni intervenute tra il 1° ottobre 2000 e
il 31 dicembre 2003 ad incremento dei lavoratori occupati nel
periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000
(art. 7, L. n. 388/2000);
- a
partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003, con
riferimento alle assunzioni intervenute tra il 1° gennaio 2003 ed
il 31 dicembre 2006 ad incremento dei lavoratori occupati nel
periodo compreso tra il 1° agosto 2001 al 31 luglio 2002 (art. 63,
L. n. 289/2002).
Credito d'imposta ex art. 63, L. n. 289/2002
(incremento
occupazionale rispetto al periodo 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002)
Con l’art.
63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è istituito un nuovo
credito d’imposta spettante fino al 31 dicembre 2006 nella misura
di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto è di età superiore ai
quarantacinque anni, per ogni assunzione che dà luogo ad un
incremento del numero dei lavoratori rispetto alla base
occupazionale media riferita al periodo tra il 1º agosto 2001 e il
31 luglio 2002. A tale credito si aggiunge un ulteriore contributo
di 300 euro se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali
di cui al comma 10, art. 7, L. n. 388/2000.
In
particolare, il nuovo credito d’imposta spetta:
- per gli
anni 2003-2006, ai datori di lavoro che al 7 luglio 2002 non hanno
registrato alcun incremento occupazionale;
- per gli
anni 2004-2006, ai datori di lavoro che, alla data del 7 luglio
2002 hanno registrato un incremento occupazionale ai sensi
dell’art. 7, L. n. 388/2000.
La fruizione
del credito d’imposta deve essere autorizzata dall’Agenzia delle
Entrate. A tal fine i datori di lavoro interessati devono
presentare al Centro Operativo di Pescara un’istanza preventiva ed
attendere che lo stesso entro 30 giorni dal ricevimento della
domanda dia esplicito atto di assenso. In mancanza di una
pronuncia dell’Agenzia delle Entrate entro il trentesimo giorno,
l’istanza deve intendersi respinta.
Le istanze
devono essere presentate a partire dal 16 luglio 2003 per via
telematica utilizzando il modello ICO;
Le istanze
sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Per ulteriori
informazioni chiedi parere al consulente dello studio
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