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Agevolazioni Fiscali

 

Al fine di incentivare l'occupazione la legge dispone, un incentivo a carattere temporaneo a tutti i datori di lavoro che realizzano incrementi occupazionali con carattere  di stabilità. L’incentivo ha la forma del creduto d’imposta da utilizzare in compensazione con le partite a debito per contributi, premi e imposte da versare mensilmente.

L'attuale disciplina degli incentivi per l'occupazione è costituita da quanto disposto dalla legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) e dalla legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003), le quali hanno previsto la concessione di un credito d'imposta:

- a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001, con riferimento alle assunzioni intervenute tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 ad incremento dei lavoratori occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000 (art. 7, L. n. 388/2000);

- a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003, con riferimento alle assunzioni intervenute tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2006 ad incremento dei lavoratori occupati nel periodo compreso tra il 1° agosto 2001 al 31 luglio 2002 (art. 63, L. n. 289/2002).

 

Credito d'imposta ex art. 63, L. n. 289/2002

 (incremento occupazionale rispetto al periodo 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002)

Con l’art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è istituito un nuovo credito d’imposta spettante fino al 31 dicembre 2006 nella misura di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, per ogni assunzione che dà luogo ad un incremento del numero dei lavoratori rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1º agosto 2001 e il 31 luglio 2002. A tale credito si aggiunge un ulteriore contributo di 300 euro se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10, art. 7, L. n. 388/2000.

In particolare, il nuovo credito d’imposta spetta:

- per gli anni 2003-2006, ai datori di lavoro che al 7 luglio 2002 non hanno registrato alcun incremento occupazionale;

- per gli anni 2004-2006, ai datori di lavoro che, alla data del 7 luglio 2002 hanno registrato un incremento occupazionale ai sensi dell’art. 7, L. n. 388/2000.

 

La fruizione del credito d’imposta deve essere autorizzata dall’Agenzia delle Entrate. A tal fine i datori di lavoro interessati devono presentare al Centro Operativo di Pescara un’istanza preventiva ed attendere che lo stesso entro 30 giorni dal ricevimento della domanda dia esplicito atto di assenso. In mancanza di una pronuncia dell’Agenzia delle Entrate entro il trentesimo giorno, l’istanza deve intendersi respinta.

Le istanze devono essere presentate a partire dal 16 luglio 2003 per via telematica utilizzando il modello ICO;

Le istanze sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

 

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