L'Apprendistato è uno speciale tipo di rapporto di lavoro
subordinato, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad
impartire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista
assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché
possa conseguire la capacità tecnica per divenire lavoratore
qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima.
Siamo in presenza di una causa mista, ove accanto alla
retribuzione vi è la formazione professionale quale corrispettivo
della prestazione lavorativa.
La formazione consiste sia nell'addestramento pratico in azienda,
sia nella formazione esterna finalizzata all'inquadramento teorico
delle cognizioni acquisite durante l'esperienza lavorativa.
La legge ha previsto degli incentivi: il datore di lavoro che
ricorre all'apprendistato beneficia di una riduzione contributiva
e dell'esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti
numerici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi.
L'art. 2
della L. 14 febbraio 2003, n. 30, legge delega in materia di
occupazione e mercato del lavoro, nel dettare i principi per il
riordino degli speciali rapporti di lavoro con contenuti
formativi, indica l'apprendistato quale strumento formativo anche
nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale
da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della
formazione, mentre riserva al contratto di formazione e lavoro la
funzione di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del
lavoratore in azienda.
Nell'attuare
la suddetta delega, il D.Lgs. n. 276/2003, con gli art. 47 e ss.,
disciplina il contratto di apprendistato quale unico strumento di
formazione vera e propria per il mercato del lavoro,
diversificando, però l'unica fattispecie finora prevista in tre
nuove tipologie di rapporti lavorativi con finalità formative:
-
l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione o qualificante (art. 48);
-
l'apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una
qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un
apprendimento tecnico professionale (art. 49);
-
l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione o specializzante (art. 50).
Tuttavia, il
legislatore ha disciplinato soltanto alcuni aspetti delle nuove
forme di apprendistato, rimettendo la regolamentazione dei profili
formativi alle regioni e province autonome e la regolamentazione
della durata ai contratti collettivi. Pertanto l'operatività di
queste nuove tipologie di apprendistato sarà effettiva solo quando
i suddetti enti territoriali e le associazioni sindacali avranno
regolamentato quanto di loro competenza.
Ed infatti è
lo stesso art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 a stabilire che, in
attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato,
continua ad applicarsi la vigente normativa in materia. Inoltre,
ai sensi dell'art. 53, comma 4, continuerà ad applicarsi anche
alle nuove fattispecie di apprendistato la disciplina
previdenziale e assistenziale prevista dalla Titolo VI della L. n.
25/1955.
Dal 24
ottobre 2003 (data di entrata in vigore della riforma Biagi) sono,
invece, già operative, alcune norme relative alla costituzione del
rapporto di apprendistato. Per effetto dell'abrogazione dell'art.
2, comma 2 e dell'art. 3 della L. n. 25/1955 nonché dell'art. 21,
comma 3 della L. n. 56/1987, per poter assumere un apprendista non
è più richiesta l'autorizzazione della Direzione Provinciale del
lavoro e l'assunzione può avvenire direttamente, senza il tramite
dell'Ufficio di collocamento, in quanto è venuto meno sia
l'obbligo della richiesta nominativa sia l'obbligo per chi intende
essere assunto come apprendista di iscriversi negli appositi
elenchi tenuti dal suddetto ufficio.
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informazioni chiedi parere al consulente dello studio
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