Home

Aggiungi a preferiti

Società

 Chi siamo
 Dove siamo
 Contatti

Attività

 Finanza Agevolata
 Fiscale
 Lavoro
 Legale

On Line

 Link utili
 Download
 Lavoro

Lavoro a Progetto

 

Con l’entrata in vigore della Riforma Biagi, il panorama delle collaborazioni coordinate e continuative si è ulteriormente ampliato, con l’introduzione della collaborazione a progetto e della collaborazione occasionale. Si tratta di tipologie contrattuali che non vanno a sostituire la tradizionale collaborazione coordinata e continuativa ma ad essa si affiancano modificandone l’ambito applicativo.

Pertanto al fine di eliminare fenomeni elusivi della legislazione in materia di lavoro subordinato, si procede alla riforma delle collaborazioni coordinate e continuative convertendole nella nuova figura del lavoro a progetto. In particolare, così come illustrato nella Relazione di accompagnamento al decreto di attuazione della riforma del lavoro, le collaborazioni coordinate e continuative preesistenti al provvedimento di riforma, vengono ricondotte o al lavoro subordinato o al lavoro a progetto, inteso come forma propria di lavoro autonomo.

Il lavoro a progetto di cui all'art. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 rappresenta un sottoinsieme della più ampia categoria dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa già individuati dall'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., i quali rimangono in essere, nella versione originaria, per quelle ipotesi che sono escluse dall'ambito di applicazione del lavoro a progetto.

La definizione del lavoro a progetto si rinviene nel primo comma dell'art. 61 citato, secondo il quale "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa".

Il richiamo alla disposizione dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., secondo il quale i rapporti di collaborazione sono quelli che "si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato", assume rilevanza come dimostrazione che per il lavoro a progetto non si può parlare di una nuova tipologia contrattuale, bensì di una specificazione delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 409 citato, i cui elementi costituitivi sono stati determinati dall'evoluzione giurisprudenziale in materia, nei 3 requisiti della continuità, della coordinazione e del carattere prevalentemente personale della prestazione di lavoro.

Pertanto l'art. 61 citato non sostituisce o modifica l'art. 409, n. 3 del cod. proc. civ., bensì individua le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore utili ai fini della qualificazione della fattispecie nel senso dell'autonomia o della subordinazione.

Inoltre, l'introduzione nel nostro ordinamento del lavoro a progetto ed anche delle collaborazioni coordinate e continuative a carattere occasionale ex art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, non hanno comportato l'abrogazione delle disposizioni del contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. del codice civile e pertanto non necessariamente, ad esempio, sarà qualificata come collaborazione a progetto o a programma, la prestazione di un lavoratore che superi, nei rapporti con uno stesso committente, uno dei due limiti previsti dall'art. 61, c. 2, del D.Lgs. n. 276/2003 (30 giorni e 5 mila euro), ben potendosi verificare il caso che quel prestatore abbia reso una o più prestazioni d'opera ai sensi dell'art. 2222 citato .

Dalla definizione di cui al primo comma dell'art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003 si evince che ciò che caratterizza le collaborazioni a progetto è l'individuazione di uno o più progetti specifici o almeno programmi o fasi di esso che il committente deve determinare ma che il collaboratore deve gestire in modo autonomo in funzione del risultato. Naturalmente resta fermo il coordinamento con l'organizzazione del committente ed è irrilevante il tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività del collaboratore.

Infine, i contratti di lavoro a progetto così come tipizzati dal legislatore della riforma, sono contratti di lavoro autonomo a termine, cioè hanno una durata determinata o determinabile in quanto collegata con la realizzazione del progetto, programma o fase di esso. Risulta pertanto, esclusa la possibilità di contratti a progetto a tempo indeterminato scollegati con un progetto o programma di lavoro.

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

 

Home - Chi siamo - Dove siamo - Contatti - Link utili - Download