I principi
costituzionali garantiscono una tutela alla donna lavoratrice per
l'adempimento della sua essenziale funzione familiare assicurando
alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione (art.
37 Cost.). Le leggi n. 1204/1971 e n. 903/1977 già fornivano una
particolare tutela alle lavoratrici madri, consentendo alcuni
interventi a favore del padre in presenza di determinate
condizioni.
Peraltro, le
continue evoluzioni della società e dei costumi e una sempre
maggiore attenzione al benessere del bambino esigevano una
rivisitazione della normativa in materia di maternità che
consentisse una più ampia partecipazione del padre lavoratore,
anche come soggetto autonomo di tutela. A questa esigenza si è
ispirata la legge 8 marzo 2000, n. 53, che modificando la
disciplina precedente, ha, da un lato ampliato la tutela prevista
per le lavoratrici madri, e dall'altro, ha esteso alcuni diritti
propri delle lavoratrici al lavoratore padre.
Successivamente, in attuazione della delega conferita dall'art. 15
della L. n. 53/2000, il D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, ha
raccolto in un Testo unico le norme in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità e coordinato la
normativa vigente, riordinando tutta la materia per settori, con
la abrogazione esplicita delle norme in contrasto o desuete. Fino
all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del T.U.,
continuano, comunque, ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. n.
1026/1976.
In estrema
sintesi e rinviando per un esame più approfondito alle pagine che
seguono, la tutela della maternità e della paternità si concreta:
- nel
diritto ad astenersi dal lavoro, usufruendo di un trattamento
economico;
- in
limitazioni al potere datoriale di licenziamento;
- nel
diritto di rientrare - al termine del periodo di astensione -
nella stessa unità produttiva nella quale si era occupati in
precedenza o in altra del medesimo comune, rimanendo adibiti a
mansioni uguali od equivalenti a quelle da ultimo svolte.
Per ulteriori
informazioni chiedi parere al consulente dello studio
|