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Riferimenti normativi principali
Legge
25.02.92 n.215
Regolamento n.314 del 28.07.2000
CircolareMinistero Attività Produttive n. 1151489 del 22.11.2002
La Legge 215/92 prevede
agevolazioni finanziarie a fondo perduto per le imprese gestite da
donne. La possibilità di presentare la domanda di agevolazioni è
prevista quindi soltanto per le ditte individuali la cui titolare è
una donna, per le società di persone (s.n.c. – s.a.s.) dove la
maggioranza dei soci costituenti la compagine sociale sia
rappresentata da donne, e per le società di capitali (s.r.l. –
s.p.a. – s.a.c.a -) dove non solo la maggioranza dei soci
costituenti la compagine sociale sia rappresentata da donne, ma anche
il 60% delle quote di capitale sia intestato a donne ed il 60%
dell’organo amministrativo sia rappresentato da donne.
Oggi, pur
rifacendosi alla normativa nazionale regolamentata dal Ministero
dell’economia, la gestione delle domande di agevolazione è attribuita
alle Regioni che stanziano ulteriori cifre in aggiunta agli
stanziamenti nazionali. Questa situazione non si è rilevata positiva,
considerati i clamorosi ritardi con cui si giunge alla pubblicazione
delle graduatorie dell’ultimo bando i cui termini di presentazione
delle domande sono scaduti il 15 Aprile 2003.
E’
importante evidenziare che nel sistema agevolativo, la legge 215
rappresenta la norma che in termini percentuali prevede la maggiore
quota di contributo a fondo perduto. Infatti per i progetti presentati
ai sensi della normativa de minimis, le imprese possono ottenere anche
il 75% di contributo a fondo perduto sul programma di investimenti; i
progetti senza de minimis beneficiano del 65%.
Un altro
aspetto molto favorevole per l’applicazione della legge 215, è che
qualsiasi settore di attività può beneficiare delle agevolazioni
(esclusi ovviamente i liberi professionisti); infatti a differenza
delle altre leggi agevolative, l’unica condizione che deve essere
soddisfatta è la presenza di donne nelle percentuali evidenziate in
precedenza.
Altra
peculiarità della norma è l’ammissibilità alle agevolazioni anche di
progetti che prevedono l’acquisto di attività imprenditoriali
preesistenti.
Per le
spese ammissibili vi è una differenza sostanziale rispetto alle spese
ammesse ai sensi della Legge 488/92. Infatti la legge 215/92 non
agevola la costruzione dei fabbricati, ma soltanto prevede
l’ammissibilità tra le spese agevolabili, delle opere murarie
(ristrutturazione dei locali), entro un limite del 25 % rispetto alla
spesa programmata per macchinari, impianti e attrezzature.
L’erogazione viene effettuata dal soggetto che
ha provveduto alla concessione dell'agevolazione in due quote: la
prima quota, pari al 30% del contributo, è resa disponibile dal
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle
graduatorie sulla Gazzetta Ufficiale; la seconda quota, pari al 70%, è
resa disponibile alla scadenza dei sei mesi dalla suddetta data per i
programmi di investimento che abbiano durata fino a dodici mesi, e
alla scadenza dei dodici mesi dalla medesima data di pubblicazione per
i programmi con durata superiore. La prima quota è erogata in
corrispondenza della realizzazione di una pari percentuale degli
investimenti ammessi (30%), mentre la seconda quota è erogata
successivamente alla completa realizzazione dell’iniziativa e previa
presentazione della relativa documentazione di spesa. La prima quota
può essere erogata anche a titolo di anticipazione previa
presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza
assicurativa. Dalla seconda quota è trattenuto un importo pari al 10%
dell’agevolazione concessa, da erogare successivamente al controllo
della documentazione finale di spesa. L'erogazione della quota a saldo
del dieci per cento è comunque effettuata entro nove mesi dal
ricevimento della documentazione finale di spesa dell'impresa
beneficiaria. Per le iniziative con investimenti ammessi inferiori a €
103.291,38 il predetto termine è ridotto alla metà.
Per ulteriori
informazioni chiedi parere al consulente dello studio
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