Scarica la normativa nell'area Download
Riferimenti normativi principali
Regolamento Legge19.12.92 n.488
Testo Unico 03.07.2000
La finanza
agevolata sta attraversando una fase di transizione tra il metodo
attualmente in vigore (valevole fino agli ultimi bandi di applicazione
nel 2004), ed il metodo che sarà applicato già a partire
dall’esercizio 2005.
Il metodo
attuale della Legge 488/92 (ma ancora per pochi giorni) basato sulle
graduatorie di merito, laddove ogni impresa proponente il progetto, in
virtù di determinati parametri che caratterizzano il medesimo proprio
progetto (nuovi occupati, capitale proprio, tipologia di programma,
prestazioni ambientali, indicatori regionali, ecc) presenta un
punteggio che può o non può essere sufficiente per l’assegnazione
delle risorse agevolate (nel senso che altre imprese proponenti
presentano dei parametri migliori, come per esempio un maggiore
incremento occupazionale).
Il nuovo
metodo abbandona completamente questi criteri, per cui si andrà verso
un sistema di agevolazioni che soddisfano integralmente il fabbisogno
finanziario del progetto; una quota di contributo a fondo perduto che
dovrebbe essere pari al 30%, e la restante cifra assegnata attraverso
il ricorso alla Cassa depositi e prestiti in forma di mutuo ad un
tasso vicino allo zero.
Per quanto
quindi non siano previsti, altri bandi 488 con le regole della
graduatoria, (l’ultimo si è chiuso 1l 15 Marzo 2004), si riportano gli
aspetti normativi vigenti della legge 488 (fino al 2004)
La Legge
488/92 prevede l’opportunità per le imprese aventi sede operativa
nelle cosiddette “aree depresse” di beneficiare di una
percentuale di contributo a fondo perduto a fronte di un nuovo
programma di investimenti che le medesime decidono di realizzare
proprio in questi territori.
La
percentuale di contributo a fondo perduto è diversa a seconda della
localizzazione della azienda che presenta la domanda; la percentuale
più alta è in Calabria dove si raggiunge il 65%, nelle altre regioni
meridionali (Sicilia, Sardegna, Puglia, Basilicata, Campania) la
percentuale è del 50%, mentre percentuali ridotte comprese tra il 15%
ed il 30% sono applicate nelle altre aree cosiddette depresse. Queste
percentuali esprimono la massima intensità d’aiuto per le imprese, e a
seconda della tipologia di progetto (nuovo impianto, ampliamento,
ammodernamento, ecc) è prevista una riduzione di percentuale rispetto
a quella massima.
Infatti il
calcolo della percentuale dipende anche dalla tipologia di
investimento che si propone; se il progetto è un nuovo impianto, la
percentuale del contributo sarà del 100% rispetto alla massima; es. in
Calabria, dove la percentuale massima è del 65 %, un progetto
classificato nuovo impianto incassa il 100% del 65%. Se invece il
progetto è un ampliamento di una sede operativa già esistente, la
percentuale è del 90% rispetto a quella massima, quindi 90% del 65%.
Per le altre tipologie di investimento (diverse dai nuovi impianti e
dagli ampliamenti) la percentuale è pari all’80% di quella massima.
E’
importante evidenziare che il calcolo della percentuale non avviene al
valore nominale, ma è un valore attualizzato rispetto ai tempi in cui
è realizzato l’investimento; inoltre, poiché il contributo diventa
imponibile fiscale, nel calcolo della percentuale si tiene conto anche
dell’imposizione fiscale, con il risultato che l’importo
dell’agevolazione risulterà qualche punto superiore rispetto a quella
massima stabilita dalla normativa.
Perché una
impresa possa presentare la domanda di agevolazioni, è necessario che
il Ministero dell’Economia emani il bando di presentazione delle
domande fissando la data iniziale e finale entro cui le imprese
possono proporre le domande. Queste date sono molto importanti per i
seguenti motivi:
-
sono ammesse alle agevolazioni soltanto le spese
sostenute successivamente alla presentazione della domanda; per cui
una impresa prima di avviare un progetto, qualora voglia concorrere
alla 488, deve aspettare l’apertura del bando. In media si apre un
bando all’anno, ma non c’è regolarità sotto questo punto di vista.
-
entro la scadenza dei termini, l’impresa proponente
deve documentare:
a.
la disponibilità dell’immobile/terreno aziendale in
cui si andrà a realizzare il nuovo progetto; ciò può avvenire con atti
di proprietà, locazione, comodato, già registrati alla data di
scadenza dei termini di presentazione;
b.
la destinazione d’uso del medesimo immobile/terreno;
cioè, per la sede aziendale bisogna documentare un certificato del
comune in cui ha sede l’azienda, che attesti la conformità
dell’immobile rispetto all’attività che l’impresa si propone di
realizzare. Es. non si può presentare un progetto per una fabbrica di
mobili, in un immobile la cui concessione edilizia originaria,
prevedeva deposito.
Ritengo
che questa normativa rappresenti il sistema di agevolazioni
finanziarie più importante per le imprese aventi sede operativa nelle
cosiddette “aree depresse” . Ciò per i seguenti motivi:
-
sono ammesse alle agevolazioni praticamente quasi tutte
le tipologie di spesa di un potenziale programma di investimento;
dalla progettazione, alla costruzione/ristrutturazione dell’immobile
aziendale, dai macchinari ed attrezzature, ai beni di natura
immateriale come per esempio la certificazione di qualità. Quindi un
programma di investimenti strutturale anche di importo consistente,
può prevedere nel piano di copertura finanziaria, una importante cifra
di denaro che non va ne apportata dai promotori, ne questi debbono
richiederla al sistema bancario, bensì una cifra di denaro a fondo
perduto e senza obbligo di restituzione, quale incentivo statale per
favorire lo sviluppo economico.
-
generalmente i tempi di attesa per conoscere l’esito
della domanda di agevolazione, sono abbastanza brevi (4/5 mesi); ciò è
garantito dalle banche concessionarie che ricevono ed istruiscono per
conto del Ministero dell’Economia, le domande di agevolazioni.
-
Anche i tempi di erogazione delle quote di contributo a
fondo perduto sono molto positivi; infatti, dal momento in cui la
documentazione è completa entro i quindici giorni successivi le
imprese ricevono l’accredito della cifra di contributo. Ciò vuol dire
che, a distanza di 6 mesi dalla proposizione della domanda di
agevolazioni, l’impresa può trovarsi nelle condizioni di incassare la
prima quota di fondo perduto, ed a partire dai dodici mesi successivi
incassare (sempre previa completezza della documentazione finale di
spesa) la seconda ed ultima quota di contributo a fondo perduto).
-
La percentuale a fondo perduto, in virtù delle recenti
modifiche, è ritornata ad essere molto interessante, (per i nuovi
impianti e gli ampliamenti, più dei due terzi del programma di
investimenti sono a fondo perduto).
03/12/2004
Per ulteriori
informazioni chiedi parere al consulente dello studio
|