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L’art. 87
del Trattato istitutivo dell’Unione Europea stabilisce
l’incompatibilità con il mercato comune, degli aiuti erogati sotto
qualsiasi forma, sia direttamente dagli stati membri, sia con mezzi
riconducibili comunque a risorse statali. Infatti i cosiddetti “aiuti
di stato”, favorendo talune imprese, falsano la libera concorrenza che
il mercato comune europeo vuole garantire.
Al principio generale di incompatibilità sono
previste alcune deroghe: infatti i commi 2 e 3 del medesimo art. 87,
individuano le forme di aiuto compatibili e che possono considerarsi
compatibili con le finalità del libero mercato comune.
Pertanto
la Commissione Europea nel regolamentare le modalità di gestione degli
aiuti di stato, ha introdotto il cosiddetto “regime de minimis”, in
base al quale gli aiuti di fonte pubblica sia statale che regionale,
riconducibili a questo regime sono esclusi dalle limitazioni stabilite
dall’art. 87.
Nel regime
de minimis sono compresi quegli aiuti entità limitata concessi alle
imprese di piccola e media dimensione, che sono considerati inidonei a
violare i vincoli fissati dal Trattato.
La
Commissione Europea ha previsto per il regime de minimis un limite
commisurato ad un importo massimo di 100.000,00 euro nel lasso
temporale di tre anni. Questo periodo inizia a decorrere dal primo
aiuto de minimis ottenuto dall’azienda nel periodo triennale di
riferimento. Nell’importo di 100.000,00 deve essere compreso qualsiasi
aiuto pubblico accordato e concesso come aiuto de minimis.
Alcuni
esempi di aiuti con regime de minimis, sono la legge 215/92 (l’impresa
in fase di domanda può scegliere se adottare il regime de minimis o
meno) una quota degli incentivi occupazionali ai sensi dell’art. 7
legge 388/2000.
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