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IL SISTEMA
AGEVOLATIVO IN GENERALE
Il sistema delle
agevolazioni finanziarie alle imprese è oggi caratterizzato da diversi
strumenti applicabili a carattere nazionale, quali soprattutto la Legge 488/92, la
Legge 215/92, il credito d’imposta, la Legge Sabatini, le agevolazioni
previste da Sviluppo Italia, ecc.
La scelta per
l’una piuttosto che per l’altra legge, dipende dalle caratteristiche
soggettive ed oggettive del programma di investimenti che si vuole
presentare per beneficiare delle agevolazioni.
Infatti:
-
la dimensione
economica dell’investimento;
-
il settore di
attività;
-
la
disponibilità di capitali propri da investire nell’iniziativa;
-
che si tratti
di una impresa già esistente o da avviare ex novo;
-
le esperienze
del promotore;
-
il loro stato
di occupazione o disoccupazione;
-
la
localizzazione geografica;
sono gli
elementi che indirizzano verso la scelta più opportuna.
La Legge 488/92,
rappresenta il “pilastro” della finanza agevolata nazionale; oggi la
normativa di base è infatti applicata per regolamentare le
agevolazioni nel settore industria, commercio, turismo, artigianato e
servizi. E’ però importante evidenziare che non tutte le attività
classificate nei settori citati, sono agevolabili; per esempio la 488
artigiani non finanzia qualsiasi impresa iscritta all’albo artigiani,
ma soltanto quelle imprese classificate nei settori economici indicati
dalla normativa; analogo discorso vale per la 488 Commercio, la 488
Turismo, e la 488 Industria, le cui specifiche normative indicano
chiaramente i settori e quindi le specifiche attività ammesse alle
agevolazioni. Ne deriva di conseguenza che progetti relativi ad
attività economiche non comprese nei settori richiamati dalla
normativa, sono automaticamente improponibili per la 488.
Ultimamente la normativa prevede anche
dei limiti minimi di investimento, nel senso che è prevalsa la linea
di chi ha ritenuto di applicare le agevolazioni Legge 488/92 soltanto
ad iniziative e progetti di una certa dimensione. Si consideri anche
che l’erogazione delle agevolazioni avviene per stati d’avanzamento
rispetto al programma di investimento proposto (fa eccezione a questa
regola soltanto la prima quota di contributo che può essere incassata
presentando una polizza assicurativa), e ciò è sufficiente per
consigliarne l’applicazione soltanto agli imprenditori che abbiano a
disposizione dei propri capitali necessari per realizzare il progetto
prima ancora di incassare totalmente il contributo.
Oltre queste analisi di carattere economico/finanziario, prima di
applicare la legge 488, bisogna verificare che il progetto sia
localizzato in un’area ammessa ai benefici.
Per
i progetti di dimensioni economiche modeste (fino ad un massimo di
spesa di 129.000,00 Euro) oggi ritengo che la maggiore attenzione
degli operatori debba ricadere verso le agevolazioni gestite da
Sviluppo Italia. In particolare mi riferisco alla normativa della
cosiddetta Microimpresa, e del cosiddetto (ormai famoso) Prestito
d’onore; in questo ambito infatti a differenza della Legge 488,
emergono aspetti molto positivi riguardo:
-
tempi di risposta abbastanza brevi da parte dell’ente istruttore
della domanda
-
nessun vincolo relativamente all’occupazione di lavoratori
dipendenti
-
nessuna richiesta riguardo la disponibilità di capitali propri da
investire nel progetto
Mentre per la
Microimpresa vi sono limitazioni settoriali, visto che alcuni settori
sono esclusi come per esempio il commercio, ed i trasporti, per il
prestito d’onore l’unica esclusione riguarda l’agricoltura, ed
addirittura un aspetto importante di questa norma è che è applicabile
anche per chi intende avviare un attività professionale; infatti è ben
noto che in genere la finanza agevolata esclude i liberi
professionisti, per cui il prestito d’onore è l’unica possibilità di
beneficiare di contributi a fondo perduto. Es. un avvocato, un
commercialista, un consulente del lavoro, un ingegnere, un architetto,
un medico, un amministratore di condominio, ecc. che intendono aprire
uno studio, possono beneficiare di agevolazioni finanziarie per
l’acquisto dei mobili, le attrezzature, i libri, i software,
l’impianto di aria condizionata, ecc.
La Legge 215/92
è una
opportunità per le imprese gestite da donne e/o le società composte in
maggioranza da donne. Pertanto l’unica condizione per poter presentare
la domanda, è di carattere soggettivo, nel senso che bisogna
verificare la presenza del sesso femminile, mentre riguardo le
attività ammissibili non vi è alcuna limitazione. (si tenga presente
che si parla di imprese, quindi non è finanziabile l’attività
professionale). Oggi la gestione delle domande è affidata alle Regioni
che stanziano ulteriori fondi in aggiunta ai fondi stanziati a livello
governativo, e non si può certo nascondere il malcontento delle
imprenditrici, soprattutto circa i tempi di risposta (più di un anno
per l’ultimo bando invece dei 4 previsti dalla normativa) dovuti alla
improvvisazione con cui le Regioni hanno gestito la procedura di
valutazione delle domande. Affidare la valutazione delle domande a
banche concessionarie, come accade per la Legge 488, può attribuire al
sistema della legge 215 dei migliori risultati, anche perché il numero
di domande presentate è molto alto.
Come per la
Legge 488, anche per la Legge 215 è importante verificare la
disponibilità dei mezzi propri (in proporzione al programma di
investimenti), visto che la procedura di erogazione del contributo a
fondo perduto presuppone a priori la documentazione finale di spesa da
parte dell’impresa (fattura, dichiarazione liberatoria del fornitore,
contabile bancaria del pagamento).
Il Credito di imposta,
è un’agevolazione
che consente all’impresa di compensare i propri debiti tributari, con
il contributo concesso a fronte di un investimento in nuovi beni
strumentali. L’impresa quindi non ottiene direttamente denaro ma gli
effetti sono analoghi, visto che gli importi dei debiti d’imposta
compensati restano a disposizione dell’azienda.
E’
noto l’esaurimento delle risorse finanziarie destinate dal Governo per
la copertura delle compensazioni che le imprese possono fare qualora
ammesse ad usufruire del credito d’imposta. Il mio consiglio è di
presentare comunque le istanze al fine di aggiudicarsi intanto un
numero di protocollo, che, non si sa mai potrebbe essere utile in un
momento successivo.
Le
mie esperienze mi portano ad attribuire al sistema degli incentivi
automatici, qual è il credito d’imposta, un importanza fondamentale
nell’ottica di una politica incentivante per lo sviluppo economico
delle aree depresse. Oltre infatti il gradimento degli imprenditori, è
palese il moltiplicatore degli investimenti che si è venuto a
determinare proprio in virtù della vigenza delle agevolazioni
fiscali.
La Legge Sabatini è la tipologia di agevolazione più antica fra
quelle oggi esistenti, visto che è applicata senza interruzioni sin
dall’anno 1964; ciò è sufficiente per attribuire a questo meccanismo
una validità assoluta. Le imprese che debbono acquistare un impianto
di produzione, è piuttosto normale che non abbiano il capitale
necessario per saldare il fornitore alla consegna del macchinario; il
meccanismo della legge Sabatini prevede l’opportunità di realizzare
comunque la compravendita, mediante l’intervento di un istituto di
credito che a fronte dell’emissione delle cambiali fra l’acquirente
ed il fornitore, sconta gli effetti a beneficio del fornitore il quale
è così saldato totalmente, mentre resta all’acquirente un piano di
rimborso nei confronti della banca, che si completa in circa 6 anni.
Ciò vuol dire in prima analisi, che il ritorno dell’investimento
atteso dall’impiego del nuovo macchinario, può razionalmente
contribuire al rimborso del capitale anticipato dalla banca. Si
intuisce che il meccanismo della Legge Sabatini, è propedeutico ad una
delibera di finanziamento bancario, laddove si sia valutata a livello
bancario, la validità tecnico economica dell’iniziativa. Nel corso
degli anni la tecnica della Legge Sabatini è stata innovata con la
previsione dei contributi in conto interessi ed in conto capitale. Il
contributo in conto interessi riduce il tasso di interesse che
l’impresa versa alla banca finanziatrice; negli ultimi anni questo
contributo ha consentito alle imprese beneficiarie di pagare tassi di
interesse vicini allo zero. La previsione di un contributo in conto
capitale, è stata una innovazione degli ultimissimi anni al meccanismo
della Legge Sabatini; ciò si è determinato con l’intervento delle
Regioni che hanno utilizzato il meccanismo Sabatini con l’aggiunta del
contributo a fondo perduto, per azioni agevolative mirate alle imprese
delle rispettive regioni. In Calabria i risultati sono stati così
vistosi ed importanti, al punto che le risorse finanziarie sono
terminate, per cui in questo preciso momento questa agevolazione è
sospesa in attesa di nuovi stanziamenti della Regione.
15/06/2004
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