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Legge Finanziaria e misure economiche per il 2005

 

 

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2005) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004 (Suppl. Ordinario n. 192), mentre il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e il bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 è diventato legge 30 dicembre 2004, n. 312 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004 (S.O. n. 193)

Le norme fiscali introdotte dalla legge finanziaria (in particolare commi da 349 a 353) prevedono alcune rilevanti modifiche in materia di applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed inseriscono un ulteriore tassello nel complessivo disegno di revisione del sistema di tassazione, già avviato con le disposizioni del primo modulo di riforma dell'IRPEF, di cui all'articolo 2 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

Le nuove disposizioni si ispirano nelle linee generali ai principi dettati dalla legge 7 aprile 2003, n. 80, recante "Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale".

In linea generale, la nuova disciplina persegue l'obiettivo di ridurre la

pressione fiscale sulle famiglie e, rispetto a quella previgente, e' caratterizzata dai seguenti elementi fondamentali:

. la riduzione del numero delle aliquote e la revisione degli scaglioni di reddito;

. la trasformazione delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia in deduzioni;

. un nuovo sistema di determinazione dell'imponibile e di calcolo dell'imposta.

In coerenza con il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2005-2008, l'intervento normativo persegue i seguenti obiettivi:

- incrementare il reddito disponibile e, tramite questo, i consumi;

- rilanciare l'attività' economica, anche scoraggiando l'evasione fiscale attraverso un sistema di aliquote che risultano globalmente meno elevate e una maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

In particolare, il comma 350 introduce, rispetto al sistema a tre aliquote fissato per l'imposta sul reddito, un contributo di solidarietà. Tale contributo e' pari al 4% e viene applicato sulla parte di reddito imponibile eccedente l'importo di 100.000 euro. Allo stesso si applicano le disposizioni in materia di dichiarazione, versamento, accertamento, riscossione e contenzioso, relative alle imposte sui redditi.

Il comma 353 modifica, inoltre, gli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, al fine di adeguarne il testo alle novità introdotte al regime di imposizione dei redditi delle persone fisiche.

Le nuove disposizioni chiariscono, con riferimento all'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto sugli emolumenti arretrati, che nella determinazione del reddito del biennio precedente il sostituto

d'imposta deve tener conto della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (cd. no tax area) e di quella per oneri di famiglia.

In coerenza con l'obiettivo di impedire che le nuove disposizioni possano in alcun modo comportare un aumento della tassazione, al comma 352 viene confermata l'applicazione della clausola di salvaguardia, diretta ad assicurare che il nuovo sistema non comporti per i contribuenti il pagamento di una maggiore imposta rispetto a quella che sarebbe stata dovuta sulla base delle norme in vigore nel 2002. Peraltro, la medesima disposizione consente ai contribuenti la possibilità di applicare le disposizioni in vigore nel 2004 (ossia quelle di cui al primo modulo di riforma dell'IRPEF), se più favorevoli

 

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

 

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