La legge 30 dicembre
2004, n. 311 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2005) è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004 (Suppl.
Ordinario n. 192), mentre il Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2005 e il bilancio pluriennale per il
triennio 2005-2007 è diventato legge 30 dicembre 2004, n. 312 ed è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004
(S.O. n. 193)
Le norme fiscali
introdotte dalla legge finanziaria (in particolare commi da 349 a
353) prevedono alcune rilevanti modifiche in materia di
applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed
inseriscono un ulteriore tassello nel complessivo disegno di
revisione del sistema di tassazione, già avviato con le
disposizioni del primo modulo di riforma dell'IRPEF, di cui
all'articolo 2 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.
Le nuove
disposizioni si ispirano nelle linee generali ai principi dettati
dalla legge 7 aprile 2003, n. 80, recante "Delega al Governo per
la riforma del sistema fiscale statale".
In linea generale,
la nuova disciplina persegue l'obiettivo di ridurre la
pressione fiscale
sulle famiglie e, rispetto a quella previgente, e' caratterizzata
dai seguenti elementi fondamentali:
. la riduzione del
numero delle aliquote e la revisione degli scaglioni di reddito;
. la trasformazione
delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia in deduzioni;
. un nuovo sistema
di determinazione dell'imponibile e di calcolo dell'imposta.
In coerenza con il
Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni
2005-2008, l'intervento normativo persegue i seguenti obiettivi:
- incrementare il
reddito disponibile e, tramite questo, i consumi;
- rilanciare
l'attività' economica, anche scoraggiando l'evasione fiscale
attraverso un sistema di aliquote che risultano globalmente meno
elevate e una maggiore efficacia dell'azione amministrativa.
In particolare, il
comma 350 introduce, rispetto al sistema a tre aliquote fissato
per l'imposta sul reddito, un contributo di solidarietà. Tale
contributo e' pari al 4% e viene applicato sulla parte di reddito
imponibile eccedente l'importo di 100.000 euro. Allo stesso si
applicano le disposizioni in materia di dichiarazione, versamento,
accertamento, riscossione e contenzioso, relative alle imposte sui
redditi.
Il comma 353
modifica, inoltre, gli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, al fine di
adeguarne il testo alle novità introdotte al regime di imposizione
dei redditi delle persone fisiche.
Le nuove
disposizioni chiariscono, con riferimento all'obbligo di
effettuare la ritenuta d'acconto sugli emolumenti arretrati, che
nella determinazione del reddito del biennio precedente il
sostituto
d'imposta deve tener
conto della deduzione per assicurare la progressività
dell'imposizione (cd. no tax area) e di quella per oneri di
famiglia.
In coerenza con
l'obiettivo di impedire che le nuove disposizioni possano in alcun
modo comportare un aumento della tassazione, al comma 352 viene
confermata l'applicazione della clausola di salvaguardia, diretta
ad assicurare che il nuovo sistema non comporti per i contribuenti
il pagamento di una maggiore imposta rispetto a quella che sarebbe
stata dovuta sulla base delle norme in vigore nel 2002. Peraltro,
la medesima disposizione consente ai contribuenti la possibilità
di applicare le disposizioni in vigore nel 2004 (ossia quelle di
cui al primo modulo di riforma dell'IRPEF), se più favorevoli
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