Il
verificarsi di un infortunio in occasione del lavoro o di una
malattia dovuta all'attività lavorativa prestata comporta il
diritto del lavoratore a prestazioni previdenziali a carico
dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Peraltro, il
verificarsi dell'infortunio sul lavoro o l'insorgere della
malattia professionale nel corso del rapporto di lavoro hanno
conseguenze sul piano della gestione del rapporto di lavoro in
quanto:
- il datore
di lavoro è generalmente tenuto ad erogare un trattamento
economico integrativo delle prestazioni previdenziali erogate
dall'INAIL e, su richiesta dello stesso Istituto ovvero in
presenza di specifiche disposizioni contrattuali collettive in tal
senso, ad anticipare quelle prestazioni;
- il
lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per
il periodo stabilito dalla legge o, in mancanza, dai contratti
collettivi, dagli usi o secondo equità.
Secondo la
definizione contenuta nell'art. 2, D.P.R. n. 1124/1965, ai fini
dell'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali è "infortunio sul lavoro" l'infortunio accaduto "per
causa violenta in occasione di lavoro", da cui sia derivata o la
morte o un'inabilità permanente al lavoro - assoluta o parziale -
oppure un'inabilità temporanea - assoluta - che comporti
l'astensione dal lavoro per più di tre giorni .
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informazioni chiedi parere al consulente dello studio
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