Come ottenere il
risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale.
Questo è ciò che si
propone lo studio.
Consigliare ed aiutare ad ottenere dalle assicurazioni il giusto
risarcimento attraverso
l'assistenza legale necessaria.
Tale attività potrà svolgersi in misure e maniere diverse.
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Il
semplice parere.
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L'assistenza del cliente con l'invio di raccomandata per la
richiesta dei danni e la trattazione con la compagnia assicuratrice.
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L'inizio dell'eventuale giudizio, in caso di mancata definizione del
sinistro con l'assicurazione.
Le
competenze dello studio vengono corrisposte dall'assicurazione della
controparte.
Verranno, inoltre, fornite consulenza e pareri preliminari ed
esplicativi.
L'assicurazione, i
danni e la liquidazione
E' bene
premettere che il codice civile prevede con l'art. 2054 il cosiddetto
concorso di colpa negli incidenti stradali. Tale concorso sta a
significare che, ove nessuno dei proprietari dei veicoli coinvolti
provi che la responsabilità sia addebitabile all'altro, i danni
vengono risarciti (dalle compagnie di assicurazione) nella misura del
50% di quelli rispettivamente subiti.
E' necessario, pertanto, che prima di tutto si dimostri la
responsabilità della controparte.
Premesso questo, vediamo quali sono i criteri adottati dalla legge e
dalla giurisprudenza per la liquidazione dei danni, la cosiddetta
determinazione del "quantum debeatur".
Può essere richiesto il risarcimento dei danni subiti dai veicoli e
quello dei danni subiti dalle persone.
I danni ai veicoli si provano con la fattura o il
preventivo dei lavori eseguiti o da eseguire sul veicolo.
La richiesta dei danni fisici subiti è, invece, più composita.
I danni da risarcire consistono e sono stati individuati:
nella invalidità temporanea; nella invalidità permanente; nel
maggior danno subito; nel danno morale;
La invalidità temporanea consiste nel numero di giorni
necessari per la guarigione e per il ritorno alla normale attività:
La invalidità permanente viene, ormai, liquidata con
riferimento al cosiddetto "danno biologico", uguale per ogni
cittadino, da determinarsi con riferimento a requisiti consistenti
nella età della danneggiata e nel grado di invalidità permanente (cd.
punti). La confluenza in un ipotetico diagramma dei detti requisiti
determina l'importo dovuto. Il danno biologico si riferisce non solo
ai danni fisici, ma anche a quelli psichici. Tali danni psichici, ad
esempio, sono valutati nella ipotesi di decesso di una persona e della
influenza che tale decesso abbia avuto nella psiche dei familiari.
Il maggior danno, eccedente la determinazione da
danno biologico, deve essere provato specificamente (ad esempio, se la
impossibilità alla attività lavorativa a causa dell'incidente ha
impedito al danneggiato di realizzare un determinato ed individuato
affare, tale danno è risarcibile).
Il danno morale viene determinato nella misura da 1/4 a
1/2 del danno biologico.
E' bene, infine,
precisare, che la liquidazione dei punti di permanente, relativi al
danno biologico, viene effettuata in base a "tabelle" che si
differenziano, in riferimento ai valori dei singoli "punti" da
tribunale a tribunale. Una strana situazione che, certo, andrebbe
corretta con intervento legislativo o, in mancanza, con coordinazione
tra le varie Autorità Giudiziarie
Per ulteriori informazioni chiedi parere all'avvocato dello studio
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