La riforma Biagi,
nell’ottica di modernizzare il mercato del lavoro in Italia,
procede al riordino dei rapporti di lavoro con contenuti
formativi, confermando l'apprendistato come strumento formativo e
specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di
realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore
in azienda.
In particolare la
finalità formativa viene riconosciuta solo all'apprendistato e non
più anche al contratto di formazione e lavoro che con l'entrata in
vigore del D.Lgs. n. 276/2003 scompare definitivamente dal nostro
ordinamento.
Al posto
della formazione e lavoro viene istituito un nuovo contratto c.d.
di inserimento con la finalità di agevolare, mediante la
definizione di uno specifico progetto individuale di adattamento
delle competenze professionali del lavoratore a un determinato
contesto lavorativo, l'inserimento o il reinserimento nel mercato
del lavoro di particolari categorie di persone (art. 54, D.Lgs. n.
276/2003).
Il contratto di inserimento, è un particolare contratto di lavoro
che attraverso un progetto individuale di adattamento della
professionalità del lavoratore d un determinato contesto, è mirato
ad inserire ovvero reinserire nel mercato del lavoro particolari
categorie di lavoratori.
Possono
essere assunti con il contratto di inserimento le seguenti
categorie:
- soggetti
di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
-
disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
- lavoratori
con più di cinquanta di età che siano privi di un posto di lavoro;
- lavoratori
che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non
abbiano lavorato per almeno due anni;
- donne di
qualsiasi età residenti in una area geografia in cui il tasso di
occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o
in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per
cento quello maschile;
- persone
riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un
grave handicap fisico, mentale o psichico.
I contratti
di inserimento possono essere stipulati da:
a) enti
pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di
imprese;
c)
associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d)
fondazioni;
e) enti di
ricerca, pubblici e privati;
f)
organizzazioni e associazioni di categoria.
Per ulteriori
informazioni chiedi parere al consulente dello studio
|