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Lavoro intermittente

 

Nell'ambito della riforma del mercato del lavoro, il Legislatore introduce una nuova tipologia contrattuale, il cd. lavoro intermittente (job on call).


Il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne utilizza la prestazione “chiamandolo” in servizio quando ne abbia necessità: il prestatore, a fronte di questa disponibilità, riceve una indennità stabilita dalla contrattazione collettiva.


Il preavviso di chiamata del lavoratore non può essere inferiore a un giorno lavorativo.
Il contratto di lavoro deve essere stipulato in forma scritta e può essere a tempo determinato ovvero indeterminato. Il contratto può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuare dai contratti collettivi dei diversi settori o in via provvisoriamente sostitutiva dal Ministro del Lavoro con proprio decreto trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Una volta entrato in vigore il decreto, può essere immediaramente concluso, senza attendere l’intervento delle parti sociali, il contratto di lavoro intermittente per prestazioni di soggetti disoccupati con meno di 25 anni o più di 45 anni, espulsi dal ciclo produttivo o iscritti alle liste di mobilità.

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

 

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