Nell'ambito della riforma del mercato del lavoro, il Legislatore
introduce una nuova tipologia contrattuale, il cd. lavoro
intermittente (job on call).
Il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che
ne utilizza la prestazione “chiamandolo” in servizio quando ne
abbia necessità: il prestatore, a fronte di questa disponibilità,
riceve una indennità stabilita dalla contrattazione collettiva.
Il preavviso di chiamata del lavoratore non può essere inferiore a
un giorno lavorativo.
Il contratto di lavoro deve essere stipulato in forma scritta e
può essere a tempo determinato ovvero indeterminato. Il contratto
può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuare dai
contratti collettivi dei diversi settori o in via provvisoriamente
sostitutiva dal Ministro del Lavoro con proprio decreto trascorsi
sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Una volta entrato in vigore il decreto, può essere immediaramente
concluso, senza attendere l’intervento delle parti sociali, il
contratto di lavoro intermittente per prestazioni di soggetti
disoccupati con meno di 25 anni o più di 45 anni, espulsi dal
ciclo produttivo o iscritti alle liste di mobilità.
Per ulteriori
informazioni chiedi parere al consulente dello studio
|