La legge in attuazione di una convenzione
internazionale, garantisce ai lavoratori stranieri regolarmente
residenti in Italia ed alle loro famiglie la parità di trattamento
e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
Dal 1.5.2004 sono entrati a far parte della Unione
Europea dieci nuovi stati:
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria,
Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro e Malta.
L'ingresso
nel territorio dello Stato (art. 4 T.U.) è consentito allo
straniero quando sia in possesso:
- di
passaporto valido o documento equipollente;
- di visto
d'ingresso.
Salvi i casi
di forza maggiore, l'ingresso può avvenire soltanto attraverso i
valichi di frontiera appositamente istituiti.
I lavoratori
extracomunitari hanno diritto ad un trattamento economico e
normativo pari a quello al quale hanno diritto i lavoratori
italiani.
La perdita
del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso
di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari
legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di
lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validità del permesso di
soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a
sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di
comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini
dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di
collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari (art. 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998).
Con circ. n.
11/1999 il Ministero del lavoro, uniformandosi alla sent. n.
454/1998 della Corte Costituzionale ha chiarito che, a differenza
di quanto in precedenza ritenuto, non sussiste alcun ostacolo
giuridico alla iscrizione dei lavoratori extracomunitari
regolarmente presenti nel territorio italiano, nelle liste del
collocamento obbligatorio.
Per ulteriori
informazioni chiedi parere al consulente dello studio
|