Affidamento familiare
Qualsiasi minore,
italiano o straniero, fino ad una età di 17 anni, temporaneamente
privo di un adeguato ambiente familiare, può essere affidato ad
un'altra famiglia, a coppie con o senza figli, sposate o conviventi e
senza vincoli di età rispetto al bambino affidato, ad un singolo o ad
una comunità di tipo familiare, che possano assicurare mantenimento,
educazione, istruzione, e relazioni affettive.
L'affidamento ha
carattere di temporaneità (può durare al massimo due anni, prorogabili
dal Tribunale) e prevede il mantenimento dei rapporti con la famiglia
di origine, al fine di permettere il rientro del minore nella famiglia
di origine.
Gli aspiranti affidatari
possono rivolgersi ai servizi sociali, centri affido e associazioni.
Il percorso è curato dal servizio sociale dell'ente locale e diventa
esecutivo con l'intervento dell'autorità giudiziaria competente.
La normativa vigente,
nazionale e regionale, prevede misure di sostegno, anche economico, in
favore degli affidatari (per es. rimborso spese, contributo mensile,
assicurazione, assegni familiari, detrazioni d'imposta, congedi
parentali, etc.).
Premessa
L'insieme delle leggi a
tutela dell'infanzia e dell'adolescenza impegna gli enti locali e mira
a un sistema integrato e organizzato di interventi a favore dei
diritti dell'infanzia, in collaborazione con le istituzioni e le
agenzie educative. Nella nostra legislazione, l'affidamento familiare
è regolamentato dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983, modificata con
la legge n. 149 del 28 marzo 2001 "Diritto del minore ad una
famiglia", quale forma di protezione e di tutela nei casi in cui la
famiglia non sia temporaneamente idonea a crescere ed educare i figli.
L'affidamento familiare
è un'attività che sostiene la tutela dei diritti dell'infanzia,
garantendo al bambino il diritto a crescere in una famiglia che possa
soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di
rispettare i suoi bisogni, tenendo conto delle caratteristiche
personali e familiari e della specifica situazione di disagio.
La Guida è stata
realizzata sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali e dall'Osservatorio nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza in materia di promozione dell'affidamento
familiare e nel quadro dell'attuazione del percorso di chiusura degli
istituti per minori previsto dalla legge 149/01 entro il 31 dicembre
2006.
Domande
frequenti
Che cosa è
l'affidamento familiare?
L'affidamento familiare
è un intervento "a termine" di aiuto e sostegno, particolarmente
significativo, che si attua per sopperire al disagio e/o alla
difficoltà di un bambino e della sua famiglia che, temporaneamente,
non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive, accuditive
ed educative. L'affidamento familiare è previsto e regolamentato dalla
legge 184/1983 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori), modificata con la legge 149/2001 ( Diritto del minore ad una
famiglia), che prevede il diritto del minore a crescere ed essere
educato nell'ambito della propria famiglia (art. 1). Un minore
temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere
affidato a un'altra famiglia o a persona singola o a una comunità di
tipo familiare che gli assicuri il mantenimento, l'educazione,
l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno (art. 2).
Chi sono le famiglie
d'origine dei minori affidati?
Sono famiglie,
conosciute e seguite dai servizi sociali, con bisogni e difficoltà di
tipo diverso, che non riescono da sole a occuparsi dei propri figli in
modo adeguato e a offrire loro tutto ciò di cui hanno bisogno per
crescere. Sono persone che sovente a loro volta hanno ricevuto poco e
hanno sofferto; ciò non li facilita nel difficile compito di essere
genitori. Il ricevere aiuto da un'altra famiglia nel crescere i propri
figli può favorire un loro maggior investimento di energie e un
ulteriore stimolo a cercare di affrontare e, per quanto possibile, di
risolvere i problemi concreti che sono alla base delle loro
difficoltà, migliorando quindi le proprie condizioni di vita.
L'inserimento dei bambini nelle famiglie affidatarie è finalizzato
anche a creare un contesto in cui la relazione tra il bambino, la sua
famiglia di origine e la famiglia affidataria possa consentire il
mantenimento della continuità affettiva e culturale.
Chi sono i
bambini-ragazzi affidati?
Possono essere neonati,
bambini di due o tre anni, possono frequentare la scuola materna,
elementare o la scuola media, possono essere già più grandi e avere
fino a diciassette anni compiuti. Possono essere italiani o stranieri.
L'affidamento familiare si rivolge a tutti quei minori che provengono
da famiglie in difficoltà, temporaneamente non in grado di occuparsi
dell'educazione e delle loro necessità materiali e affettive. Tali
situazioni di differente gravità, che non si concretizzano in una
forma esplicita di abbandono morale e materiale dei figli, si
riflettono in modo critico sul percorso evolutivo dei minori,
provocando conseguenze sul piano affettivo, cognitivo,
comportamentale. Preoccupazione del legislatore e della società tutta
è che in situazioni simili il bambino trovi tempestivamente in
un'altra famiglia ciò che la sua famiglia non è al momento in grado di
garantirgli, e cioè l'adeguata risposta ai suoi bisogni materiali e
morali.
Chi sono le famiglie
affidatarie?
Gli affidatari possono
essere: coppie con o senza figli, sposate o conviventi, persone
singole. La legge non stabilisce vincoli di età rispetto al bambino
affidato.Indipendentemente del reddito o dal tenore di vita, i
requisiti essenziali possono essere riassunti in:
• uno spazio nella
propria vita e nella propria casa per accogliere un'altra persona
diversa da sé;
• la disponibilità
affettiva e la volontà di accompagnare per un tratto di strada più o
meno lungo un bambino o un ragazzo, senza la pretesa di cambiarlo,
ma aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità, valorizzando le sue
risorse;
• la consapevolezza
della presenza e dell'importanza della famiglia di origine nella
vita del bambino.
Quali sono le
principali caratteristiche dell'affidamento?
Le principali caratteristiche dell'affidamento sono:
• la temporaneità;
• il mantenimento dei
rapporti con la famiglia d'origine;
• la previsione del
rientro del minore nella famiglia d'origine.
Chi propone
l'affidamento?
L'affidamento viene
proposto e attuato dal servizio sociale, ossia dalla struttura
tecnico-amministrativa preposta al servizio di tutela dell'infanzia.
Diventa esecutivo dopo l'intervento di un organo giudiziario.
L'affidamento è progettato in base alle esigenze del bambino, alla sua
situazione familiare specifica e ai problemi che essa presenta.
L'ascolto del minore è previsto qualora abbia compiuto i 12 anni di
età; per età inferiori occorre individuare caso per caso le forme più
opportune di coinvolgimento del bambino.
Esistono diversi tipi
di affidamento?
Sì, l'affidamento può
essere:
• consensuale, quando
i genitori naturali sono concordi con il provvedimento. Avviene con
il consenso valido dei genitori o di chi ha la patria potestà. Viene
effettuato attraverso i servizi sociali ed è convalidato dal giudice
tutelare. L'affidamento del proprio figlio ai parenti entro il 4°
grado può avvenire senza particolari formalità;
• giudiziale, quando
non vi è il consenso dei genitori naturali e l'affidamento è
decretato dal tribunale per i minorenni.
La famiglia
affidataria viene consultata nella predisposizione del progetto
d'affidamento?
Dipende da come è stato promulgato il provvedimento di affidamento. In
linea generale i servizi sociali consultano la famiglia affidataria, e
concordano il progetto insieme privilegiando l'interesse del minore.
Organo superiore ai servizi sociali è comunque sempre il tribunale dei
minorenni.
Che durata può avere
l'affidamento?
L'affidamento familiare
è temporaneo e dura il tempo necessario affinché la famiglia risolva i
problemi che hanno determinato l'allontanamento del minore. La legge
149/01 prevede un periodo massimo di due anni, prorogabili dal
tribunale per i minorenni. L'affidamento può essere progettato per
periodi brevi, medi o lunghi, in base alle esigenze del minore e alle
caratteristiche delle relazioni familiari e delle motivazioni
dell'affidamento.
In sintesi l'affidamento
può essere distinto in:
• residenziale: quando
il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte pur mantenendo
rapporti periodici con la propria famiglia. Questa tipologia di
affidamento è disciplinata dalla legge 184/83 così come modificata
dalla legge 149/01;
• diurno: quando il
bambino trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ma
alla sera torna a casa dai suoi genitori. Questa tipologia di
affidamento, pur non essendo esplicitamente disciplinata dalla legge
n. 184/83 e successive modifiche, è stata positivamente realizzata in
molte realtà locali.
Quando termina
l'affidamento?
L'affidamento può cessare quando la situazione di temporanea
difficoltà che lo ha determinato viene risolta dalla famiglia, da sola
o con l'aiuto dei servizi, oppure nel caso in cui la sua prosecuzione
rechi pregiudizio al minore.
La famiglia affidataria può adottare il bambino che le è stato
affidato?
Affidamento e adozione seguono percorsi differenti, non
sovrapponibili.
Chi può diventare affidatario?
Possono diventare affidatari, così come stabilito dalla legge, coppie
con o senza figli, sposate o conviventi, persone singole. Non sono
fissati vincoli di età rispetto al bambino affidato.
Quale è il
percorso per diventare affidatari?
Le persone interessate a
conoscere l'affidamento si possono rivolgere al servizio sociale del
territorio o alle associazioni del privato sociale che si occupano di
affidamento per avere le prime informazioni. Chi decide di dare la
propria disponibilità si può rivolgere al servizio sociale del
territorio. Si intraprende pertanto un percorso finalizzato
all'acquisizione di una maggiore consapevolezza sulla possibilità
concreta di essere protagonisti dell'affidamento. Tale percorso si
conclude con la definizione dell'abbinamento più adeguato tra le
caratteristiche e le disponibilità della famiglia affidataria e le
esigenze del bambino e della sua famiglia.
Le famiglie disponibili e affidatarie possono rivolgersi alle
associazioni familiari?
Sì, le famiglie possono rivolgersi anche alle associazioni che si
occupano di affidamento per ricevere informazioni, sostegno e
accompagnamento nel percorso verso l'affidamento e durante
l'affidamento. Esse possono inoltre indicare ai servizi sociali se
intendono essere seguiti da una particolare associazione, come
indicato dalla legge 149/01 all'art. 5.
Esiste la possibilità per le famiglie affidatarie di confrontarsi
con altre famiglie?
Molte famiglie affidatarie hanno scelto, durante l'affidamento, di
incontrarsi e confrontarsi con altre famiglie all'interno dei gruppi
di auto-mutuo aiuto promossi dai servizi sociali o dalle associazioni,
per sostenersi e aiutarsi vicendevolmente. La partecipazione ai gruppi
è libera e gratuita.
Durante l'affidamento quali sono i principali compiti degli
affidatari?
L'art. 5 comma 1 della legge 149/01 elenca i compiti dell'affidatario
nei confronti del minore. Durante il periodo di affidamento la
famiglia affidataria si impegna:
• ad accogliere presso
di sé il minore;
• a provvedere alla
sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione
assumendo le necessarie attenzioni psicologiche, affettive e
materiali;
• a garantire il
rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative,
dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e
religiosa;
• ad assicurare la
massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua
famiglia d'origine;
• a curare e mantenere
i rapporti con la famiglia di origine e con tutti gli altri soggetti
coinvolti, agevolando il rientro del minore nella propria famiglia,
secondo le indicazioni contenute nel progetto di affidamento;
• a partecipare agli
incontri di verifica sull'affidamento predisposti nel tempo dai
servizi, secondo le modalità e le scadenze specificate nel progetto;
• a partecipare alle
attività di sostegno e formazione svolte dal servizio preposto
all'affidamento, al fine di promuovere occasioni di confronto e
discussione sulle esperienze di affidamento e di promozione di una
cultura dell'infanzia per realizzare i progetti di protezione e
tutela del minore.
Quale è il ruolo dei
servizi pubblici?
I servizi pubblici hanno il compito di:
• svolgere funzioni di
promozione nella comunità locale, contribuendo a creare una cultura
dell'affidamento familiare anche attraverso iniziative di
sensibilizzazione e pubblicizzazione;
• accogliere e
predisporre la conoscenza delle persone che si avvicinano
all'affidamento attraverso percorsi di informazione, formazione
individuale e/o di gruppo riguardo agli aspetti giuridici, sociali e
psicologici dell'intervento;
• sostenere e seguire
le famiglie affidatarie prima e durante l'affido, condividendo con
gli operatori continui momenti di verifica;
• contribuire a
formulare e realizzare il progetto di affido mirato del quale sono
responsabili;
• costruire, gestire e
aggiornare la banca dati delle famiglie, nonché la banca dati delle
richieste relative all'affidamento;
• definire per gli
operatori spazi per l'autoformazione, la riflessione,
l'approfondimento delle esperienze in atto e della metodologia di
lavoro.
Gli aiuti
previsti
Contributo mensile
La famiglia affidataria
percepisce di norma un contributo fisso mensile svincolato dal
reddito. Le variazioni di contributo sono determinate dall'entità
dell'impegno richiesto alla famiglia affidataria e dalle decisioni
delle singole amministrazioni comunali.
Rimborso spese agli
affidatari
La legge nazionale
prevede misure di sostegno e aiuto economico in favore della famiglia
affidataria, che possono comprendere anche un rimborso spese. Tale
rimborso è previsto per interventi di cura e di particolare rilevanza
per il progetto di affidamento.
Assicurazione
I minori in affidamento
sono assicurati dall'ente locale per incidenti e danni provocati e
subiti nel corso dell'affidamento.
Assegni Familiari
In base alla normativa
vigente (Legge 149/01, art. 38, comma 1) il giudice, anche in
relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni
familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano
erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
Detrazione d'imposta
La legge sul Diritto del
minore ad una famiglia (Legge 149/01, art. 38, comma 2) sancisce che
sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi
di famiglia, purché l'affidato risulti a carico (art. 12, D.P.R. n.
917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità
giudiziaria.
Tutela delle
lavoratrici e dei lavoratori affidatari
La nuova legislazione
per il sostegno alla maternità e alla paternità (L 8/3/2000, n. 53; D
LGS n. 151 del 2001) e la legge sul Diritto del minore ad una famiglia
(legge 149/01) stabiliscono che i genitori adottivi o affidatari – con
affidamento pre-adottivo o temporaneo – hanno gli stessi diritti in
materia di congedo di maternità o di paternità, di congedi parentali,
di congedi per la malattia del figlio/a, di congedi per riposi
giornalieri. Hanno le stesse tutele e le stesse opportunità. È loro
estesa la disposizione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e
quella che consente ai datori di lavoro lo sgravio contributivo per la
sostituzione di assenti in congedo (di maternità o congedo parentale)
e, per la durata di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare, anche in caso di sostituzione della lavoratrice autonoma.
Cambia solo la decorrenza, dal momento che si deve fare riferimento
alla data dell'ingresso del minore nel nucleo familiare. E cambia,
ovviamente, l'età massima della bambina o del bambino.
• Per il congedo di
maternità: fino al 6° anno di vita (e cioè fino al giorno, compreso,
del 6° compleanno), nei primi 3 mesi dall'ingresso.
• Per il congedo di
paternità: alle stesse condizioni del congedo di maternità e,
quindi, quando la madre abbia rinunciato a fruire o sia deceduta o
la bambina/o sia stata affidata/o in via esclusiva al padre.
• Per il congedo
parentale: fino a 8 anni di vita, alle medesime condizioni e con le
stesse modalità previste per i genitori naturali e, quindi, in
qualsiasi momento rispetto alla data dell'ingresso nel nucleo
familiare; nell'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto si può
esercitare nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare. Però si ritiene che tra i 6 e gli 8 anni, sia possibile
chiedere il congedo sulla base della prima o della seconda regola, a
scelta del genitore.
Anche se questa legge
esplicitamente non lo prevede, è da ritenere esteso il diritto di
congedo parentale alla madre lavoratrice autonoma. Il congedo
parentale è riconosciuto nei 3 mesi entro i primi 3 anni dall'ingresso
del minore (di età fino a 12 anni) nel nucleo familiare. La circolare
Inps n. 109/2000 riconosce che se nell'atto dell'adozione o
dell'affidamento il bambino ha 12 anni e la data del provvedimento di
adozione o di affidamento coincide con quella del suo ingresso in
famiglia, il diritto al congedo può essere esercitato dai genitori
fino all'età di 15 anni, data corrispondente all'ultimo giorno di
congedo comunque riconoscibile. La circolare fa questo esempio: se la
bambina o il bambino all'atto dell'adozione o dell'affidamento abbia
11 anni e 6 mesi, ma sia entrato nel nucleo familiare dopo 1 mese, il
diritto al congedo parentale può essere esercitato fino al compimento
di 14 anni e 7 mesi. Ne consegue che se il congedo è concesso al
limite massimo previsto, di tre anni dall'ingresso, quando cioè il
minore abbia 14 anni e 7 mesi, lo stesso può essere goduto fino al
giorno del 15° compleanno, e quindi per una durata massima, anche
cumulata, di 5 mesi.
Attenzione: i periodi di
congedo non si cumulano tra affidamento e adozione, ma si possono solo
sommare, fino al raggiungimento del massimo consentito.
Informazioni
utili
Iscrizione anagrafica
del minore
Negli affidamenti di
breve durata, non viene effettuata nessuna variazione anagrafica.
Negli affidamenti a lungo termine è necessario tenere presente che
l'iscrizione potrebbe avvenire previo accordo con i servizi e con i
genitori del minore, non decaduti dalla potestà.
Assistenza Sanitaria
L'affidatario, in
relazione ai rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri
connessi con la potestà parentale (L. 149/01, art. 5, comma 1). Se un
bambino viene affidato a una famiglia residente nella stessa azienda
sanitaria locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta
la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del
medico. Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in
altra azienda sanitaria locale, al minore verrà rilasciato (sulla base
della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria
ASL della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino
sanitario rinnovabile ogni sei mesi.
Scuola
L'affidatario, in
relazione ai rapporti con le istituzioni scolastiche esercita i poteri
connessi con la potestà parentale (L. 149/01, art. 5, comma 1).
L'iscrizione al nido, alle scuole dell'obbligo ed alle superiori va
fatta sulla base del domicilio del minore. La famiglia affidataria
deve presentare una dichiarazione che attesti l'affidamento rilasciata
dal servizio del Comune di residenza. In alcune strutture educative
per la prima infanzia (nido e scuole materne comunali) il regolamento
prevede, per i minori in affidamento familiare, la priorità per
l'accoglimento della domanda di iscrizione e la possibilità di accesso
al servizio a tariffe agevolate. È importante che gli affidatari
mantengano periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento
scolastico del minore e partecipino il più possibile alle attività che
la scuola propone ai genitori.
Gli affidatari
partecipano all'elezione degli organi collegiali (art. 19 DPR n.
416/74). Il codice civile (art. 348), riguardo al rinnovo degli organi
collegiali della scuola, stabilisce che questa spetta "a entrambi i
genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come
tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con
provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari".
Espatrio
La richiesta per
ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi
recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmata dai
genitori naturali o dal tutore (L. 1185/67 art. 3). In assenza del
consenso dei genitori il giudice tutelare può autorizzare l'espatrio.
La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione
deve rivolgersi ai servizi territoriali che hanno in carico il
bambino, i quali daranno le informazioni necessarie e collaboreranno
all'ottenimento del documento. Poiché può trattarsi di una procedura
complessa e lunga è opportuno attivarsi con uno o due mesi di
anticipo. Per le gite scolastiche l'autorizzazione deve essere firmata
da chi esercita la potestà parentale o dal tutore. L'attuale legge (L.149/01,
art. 5, comma 1) attribuisce all'affidatario l'esercizio dei poteri
connessi con la potestà parentale.
Per ulteriori informazioni chiedi parere all'avvocato dello studio
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