Sanzioni più severe e "Bonus"
per buona condotta
Il nuovo codice prevede
20 punti virtuali per ciascun documento di guida che verranno scalati
a seconda delle infrazioni commesse. Gli automobilisti più
indisciplinati rischiano il ritiro della patente, anche se ora chi
commette più infrazioni in una volta sola (che comporterebbero la
perdita totale dei punti) ne può perdere al massimo 15 nel caso in cui
non siano previste sanzioni accessorie (sospensione e revoca della
patente). Per recuperare i punti persi sono previsti dei corsi di
educazione stradale con frequenza obbligatoria. Il nuovo codice della
strada prevede anche la possibilità di guadagnare qualche punto per
buona condotta: chi ha 20 punti e non subisce sottrazioni per due anni
può averne due di bonus per ogni biennio, fino a raggiungere un
massimo di 30 punti sulla patente.
La legge introduce
sanzioni più severe per tutti gli automobilisti indisciplinati e
prevede un inasprimento dei punti da sottrarre a seconda delle
infrazioni commesse: 6 punti per il passaggio con il semaforo rosso e
il mancato rispetto dello stop; 8 per le inversioni di marcia su curve
o dossi, 10 per la retromarcia in autostrada. Tra le violazioni più
penalizzate rimangono comunque, come era già previsto dal d.l. 151 che
ha introdotto la patente a punti e l’obbligo dei fari accesi anche di
giorno, la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droga, le
gare di velocità e l’omissione di soccorso in caso di incidente.
E’ confermato l’obbligo
del patentino per i minorenni alla guida dei ciclomotori che entrerà
in vigore il 1° luglio 2004 e che si potrà ottenere anche frequentando
dei corsi gratuiti a scuola. E’ previsto anche l’obbligo, a partire da
gennaio 2004, di dotarsi di accessori “riflettenti”: nessuno potrà
scendere dalla macchina in autostrada senza indossare un giubbotto o
delle bretelle ad alta visibilità.
S’inaspriscono inoltre
le pene per chi gareggia in velocità senza le autorizzazioni
necessarie: nei casi più gravi è prevista la reclusione anche fino 12
anni.
Patente
a punti
La patente a punti
italiana non rappresenta uno strumento sanzionatorio immediato ma si
affianca efficacemente al sistema di applicazione delle sanzioni
accessorie attualmente vigente. Infatti, alla perdita totale del
punteggio (20 punti) non consegue la sospensione immediata della
patente di guida ma la sua revisione, cioè la verifica – attraverso la
ripetizione degli esami teorici e pratici della permanenza nel
conducente della necessaria abilità alla guida.
Anche dopo
l'introduzione della patente a punti perciò resta pienamente efficace
il sistema sanzionatorio attuale con la possibilità di applicazione
della sanzione accessoria della sospensione immediata della patente di
guida.
Cosa sono i punti e
quando vengono persi
• Al momento del
rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti
che viene annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida, tenuto dal DTTSIS.
• Il punteggio di
ciascun conducente subisce riduzioni ad ogni comunicazione relativa
alle violazioni che prevedono decurtazione di punteggio come
descritti nell'allegata tabella.
• Il divieto di sosta
o la mancanza dei documenti a bordo del veicolo non comportano
riduzione di punteggio, ad eccezione delle soste effettuate negli
spazi riservati alla fermata degli autobus o allo stazionamento dei
veicoli in servizio di piazza, alla fermata o sosta dei veicoli per
persone invalide e in corrispondenza dei relativi scivoli e nelle
corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.
Cosa succede al
momento dell'accertamento
• Il punteggio
previsto per ciascuna violazione è indicato nel verbale di
contestazione. Quando la decurtazione viene annotata in archivio
nazionale degli abilitati alla guida, l'utente riceve al proprio
domicilio una comunicazione della avvenuta decurtazione.
• Per i conducenti che
hanno conseguito la patente dopo il 1 ottobre 2003 ogni violazione
comporta riduzione di punteggio in misura doppia.
• Qualora vengano
accertate contemporaneamente più violazioni per le quali è prevista
la decurtazione di punteggio e nessuna sanzione accessoria di
sospensione o di revoca della patente dovranno essere detratti al
massimo 15 punti.
• Qualora il
conducente non sia stato identificato, l'obbligato in solido a cui
il verbale è notificato, è tenuto a comunicare, entro trenta giorni,
all'ufficio o comando che ha accertato la violazione, i dati
personali e quelli della patente della persona che si trovava alla
guida al momento della violazione. In caso di omessa comunicazione
l'obbligato in solido è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di €357.00. (Come risulta a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale nr. 27 del 2005)
Come avviene la
decurtazione
• La decurtazione
viene disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri al momento
della definizione del verbale di accertamento di una violazione
(cioè dopo il pagamento della sanzione oppure, se questo non è
avvenuto, alla scadenza dei termini per impugnarla o, infine,
all'esito negativo dell'eventuale impugnazione al prefetto o al
giudice di pace o per Cassazione).
• Nessun provvedimento
di riduzione è applicato direttamente dagli organi di polizia che
hanno accertato la violazione che provvedono entro 30 giorni dal
momento in cui l’accertamento è diventato definitivo (sono stati
esperiti, cioè, tutti i rimedi amministrativi o giurisdizionali) a
comunicare l’applicazione della sanzione o l’esito negativo dei
ricorsi all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida• La
decurtazione è comunicata all'interessato a cura del DTTSIS.
• Il titolare può
controllare in tempo reale presso l'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida lo stato della propria patente.
Come si recupera il
punteggio
• La mancanza, per il
periodo di due anni consecutivi, di perdita di punteggio determina
la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale.
• Ai titolari di
patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti è previsto
l'accreditamento di 2 punti fino ad un massimo di 10.
• Il punteggio perso
può essere recuperato frequentando appositi corsi (fino a 6 punti e
fino a 9 punti per i conducenti titolari di abilitazione
professionale correlata alle patenti di categoria B, C, C+E, D, D+E).
Cosa succede al
termine del punteggio
• Al termine del
punteggio disponibile, è disposta la revisione della patente di
guida. Cioè il conducente è invitato con lettera recapitata al suo
domicilio a ripetere gli esami previsti per il rilascio della
patente.
• La revisione della
patente deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui
perviene la comunicazione che la dispone. Durante questo periodo il
conducente può continuare a circolare.
• Se non si presenta a
sostenere gli esami di revisione la patente è sospesa e non può più
circolare fino a quando non li ha superati con esito favorevole.
Patente: un numero
telefonico per il “saldo” punti
Meno tre, meno cinque,
meno dieci. Volete sapere quanti punti avete ancora a disposizione
sulla vostra patente di guida? Non c’è bisogno di andare dai vigili
urbani e a fare la fila in qualche ufficio. Basta telefonare al numero
848 782 782 da un telefono di rete fissa. Vi risponderà un messaggio
registrato del Servizio informazioni patente a punti. Per conoscere il
“saldo” punti della vostra patente sarà sufficiente seguire le
istruzioni indicate dal messaggio vocale: digitare sulla tastiera del
telefono la vostra data di nascita (es. 12/11/1953) e il numero del
documento di guida (solo il numero senza lettere) e poi il tasto del
cancelletto. Pochi istanti dopo seguirà un messaggio registrato che
dice più o meno così: “Alla data odierna il punteggio assegnato alla
patente n. xxxxxx è pari a xx punti! Grazie per aver telefonato.
Arrivederci”.
Questo servizio,
attivato dal ministero delle Infrastrutture, ha il costo di una
telefonata urbana e prevede una risposta vocale interattiva con la
distribuzione delle chiamate a uno dei trenta operatori telefonici a
disposizione. Il sistema può gestire fino a 120 linee telefoniche.
Corte
Costituzionale:
Sentenza irragionevolezza
decurtazione punti patente al proprietario
E' irragionevole e
pertanto costituzionalmente illegittimo l'articolo 126-bis, comma 2,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata
identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a
carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non
comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia
che procede, i dati personali e della patente del conducente al
momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata
identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta
giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che
procede, i dati personali e della patente del conducente al momento
della commessa violazione». Secondo la Consulta è proprio la peculiare
natura della sanzione prevista dall’articolo 126-bis (decurtazione dei
punti), al pari della sospensione della patente incidente anch’essa
sulla «legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo», che
fa emergere l’irragionevolezza della scelta legislativa di porre la
stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il
responsabile dell’infrazione stradale. L’accoglimento della questione
di legittimità costituzionale, per violazione del principio di
ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in
cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della
patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di
cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada, già prevista a
carico delle persone giuridiche. (Corte Costituzionale, Sentenza 12 -
24 gennaio 2005, n.27: Articolo 126-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) -
Decurtazione dei punti patente al proprietario del veicolo in caso di
omessa comunicazione dei dati del conducente - Irragionevolezza -
Illegittimità costituzionale).
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