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Codice della Strada


 

Sanzioni più severe e "Bonus"  per buona condotta

Il nuovo codice prevede 20 punti virtuali per ciascun documento di guida che verranno scalati a seconda delle infrazioni commesse. Gli automobilisti più indisciplinati rischiano il ritiro della patente, anche se ora chi commette più infrazioni in una volta sola (che comporterebbero la perdita totale dei punti) ne può perdere al massimo 15 nel caso in cui non siano previste sanzioni accessorie (sospensione e revoca della patente). Per recuperare i punti persi sono previsti dei corsi di educazione stradale con frequenza obbligatoria. Il nuovo codice della strada prevede anche la possibilità di guadagnare qualche punto per buona condotta: chi ha 20 punti e non subisce sottrazioni per due anni può averne due di bonus per ogni biennio, fino a raggiungere un massimo di 30 punti sulla patente.

La legge introduce sanzioni più severe per tutti gli automobilisti indisciplinati e prevede un inasprimento dei punti da sottrarre a seconda delle infrazioni commesse: 6 punti per il passaggio con il semaforo rosso e il mancato rispetto dello stop; 8 per le inversioni di marcia su curve o dossi, 10 per la retromarcia in autostrada. Tra le violazioni più penalizzate rimangono comunque, come era già previsto dal d.l. 151 che ha introdotto la patente a punti e l’obbligo dei fari accesi anche di giorno, la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droga, le gare di velocità e l’omissione di soccorso in caso di incidente.

E’ confermato l’obbligo del patentino per i minorenni alla guida dei ciclomotori che entrerà in vigore il 1° luglio 2004 e che si potrà ottenere anche frequentando dei corsi gratuiti a scuola. E’ previsto anche l’obbligo, a partire da gennaio 2004, di dotarsi di accessori “riflettenti”: nessuno potrà scendere dalla macchina in autostrada senza indossare un giubbotto o delle bretelle ad alta visibilità.

S’inaspriscono inoltre le pene per chi gareggia in velocità senza le autorizzazioni necessarie: nei casi più gravi è prevista la reclusione anche fino 12 anni.




Patente a punti

La patente a punti italiana non rappresenta uno strumento sanzionatorio immediato ma si affianca efficacemente al sistema di applicazione delle sanzioni accessorie attualmente vigente. Infatti, alla perdita totale del punteggio (20 punti) non consegue la sospensione immediata della patente di guida ma la sua revisione, cioè la verifica – attraverso la ripetizione degli esami teorici e pratici della permanenza nel conducente della necessaria abilità alla guida.

Anche dopo l'introduzione della patente a punti perciò resta pienamente efficace il sistema sanzionatorio attuale con la possibilità di applicazione della sanzione accessoria della sospensione immediata della patente di guida.

Cosa sono i punti e quando vengono persi

• Al momento del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti che viene annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, tenuto dal DTTSIS.

• Il punteggio di ciascun conducente subisce riduzioni ad ogni comunicazione relativa alle violazioni che prevedono decurtazione di punteggio come descritti nell'allegata tabella.

• Il divieto di sosta o la mancanza dei documenti a bordo del veicolo non comportano riduzione di punteggio, ad eccezione delle soste effettuate negli spazi riservati alla fermata degli autobus o allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza, alla fermata o sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza dei relativi scivoli e nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.
 

Cosa succede al momento dell'accertamento

• Il punteggio previsto per ciascuna violazione è indicato nel verbale di contestazione. Quando la decurtazione viene annotata in archivio nazionale degli abilitati alla guida, l'utente riceve al proprio domicilio una comunicazione della avvenuta decurtazione.

• Per i conducenti che hanno conseguito la patente dopo il 1 ottobre 2003 ogni violazione comporta riduzione di punteggio in misura doppia.

• Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni per le quali è prevista la decurtazione di punteggio e nessuna sanzione accessoria di sospensione o di revoca della patente dovranno essere detratti al massimo 15 punti.

• Qualora il conducente non sia stato identificato, l'obbligato in solido a cui il verbale è notificato, è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, all'ufficio o comando che ha accertato la violazione, i dati personali e quelli della patente della persona che si trovava alla guida al momento della violazione. In caso di omessa comunicazione l'obbligato in solido è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di €357.00. (Come risulta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 27 del 2005)

 

Come avviene la decurtazione

• La decurtazione viene disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri al momento della definizione del verbale di accertamento di una violazione (cioè dopo il pagamento della sanzione oppure, se questo non è avvenuto, alla scadenza dei termini per impugnarla o, infine, all'esito negativo dell'eventuale impugnazione al prefetto o al giudice di pace o per Cassazione).

• Nessun provvedimento di riduzione è applicato direttamente dagli organi di polizia che hanno accertato la violazione che provvedono entro 30 giorni dal momento in cui l’accertamento è diventato definitivo (sono stati esperiti, cioè, tutti i rimedi amministrativi o giurisdizionali) a comunicare l’applicazione della sanzione o l’esito negativo dei ricorsi all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida• La decurtazione è comunicata all'interessato a cura del DTTSIS.

• Il titolare può controllare in tempo reale presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida lo stato della propria patente.

 

Come si recupera il punteggio

• La mancanza, per il periodo di due anni consecutivi, di perdita di punteggio determina la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale.

• Ai titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti è previsto l'accreditamento di 2 punti fino ad un massimo di 10.

• Il punteggio perso può essere recuperato frequentando appositi corsi (fino a 6 punti e fino a 9 punti per i conducenti titolari di abilitazione professionale correlata alle patenti di categoria B, C, C+E, D, D+E).

 

Cosa succede al termine del punteggio

• Al termine del punteggio disponibile, è disposta la revisione della patente di guida. Cioè il conducente è invitato con lettera recapitata al suo domicilio a ripetere gli esami previsti per il rilascio della patente.

• La revisione della patente deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui perviene la comunicazione che la dispone. Durante questo periodo il conducente può continuare a circolare.

• Se non si presenta a sostenere gli esami di revisione la patente è sospesa e non può più circolare fino a quando non li ha superati con esito favorevole.

 

Patente: un numero telefonico per il “saldo” punti

Meno tre, meno cinque, meno dieci. Volete sapere quanti punti avete ancora a disposizione sulla vostra patente di guida? Non c’è bisogno di andare dai vigili urbani e a fare la fila in qualche ufficio. Basta telefonare al numero 848 782 782 da un telefono di rete fissa. Vi risponderà un messaggio registrato del Servizio informazioni patente a punti. Per conoscere il “saldo” punti della vostra patente sarà sufficiente seguire le istruzioni indicate dal messaggio vocale: digitare sulla tastiera del telefono la vostra data di nascita (es. 12/11/1953) e il numero del documento di guida (solo il numero senza lettere) e poi il tasto del cancelletto. Pochi istanti dopo seguirà un messaggio registrato che dice più o meno così: “Alla data odierna il punteggio assegnato alla patente n. xxxxxx è pari a xx punti! Grazie per aver telefonato. Arrivederci”.

Questo servizio, attivato dal ministero delle Infrastrutture, ha il costo di una telefonata urbana e prevede una risposta vocale interattiva con la distribuzione delle chiamate a uno dei trenta operatori telefonici a disposizione. Il sistema può gestire fino a 120 linee telefoniche.


 

 

Corte Costituzionale:

Sentenza irragionevolezza decurtazione punti patente al proprietario

 

E' irragionevole e pertanto costituzionalmente illegittimo l'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione». Secondo la Consulta è proprio la peculiare natura della sanzione prevista dall’articolo 126-bis (decurtazione dei punti), al pari della sospensione della patente incidente anch’essa sulla «legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo», che fa emergere l’irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell’infrazione stradale. L’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada, già prevista a carico delle persone giuridiche. (Corte Costituzionale, Sentenza 12 - 24 gennaio 2005, n.27: Articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - Decurtazione dei punti patente al proprietario del veicolo in caso di omessa comunicazione dei dati del conducente - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale).

 

Per ulteriori informazioni chiedi parere all'avvocato dello studio

 

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