Introduzione
Dal 10 gennaio 2005 è
operativa la legge contro il fumo passivo nei luoghi di svago e di
lavoro.
Anche in Italia, come in
altri Paesi dell'Unione Europea, stop al fumo in bar, ristoranti e
altri luoghi pubblici di svago e di lavoro. Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio contenente le nuove
norme anti-fumo che i locali pubblici dovranno rispettare per
difendere la salute dei non fumatori e ridurre il più possibile
l'esposizione ai pericoli del fumo passivo. I gestori avranno un anno
di tempo per adeguarsi, in caso contrario previste multe salate. Per
il Ministro Sirchia si tratta di un atto di civiltà.
Ministero della Salute
Circolare 17 dicembre
2004
Indicazioni
interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in
vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla
tutela della salute dei non fumatori
Si ritiene proficuo, con
la presente, fornire alcuni chiarimenti e utili indicazioni sulla
portata ampiamente innovativa di dette disposizioni.
1. Il quadro
normativo di riferimento è rappresentato dai provvedimenti di seguito
cronologicamente elencati:
a. legge n. 584
dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n.
322);
b. direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta
Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);
c. art. 52, comma 20,
della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001,
n. 301);
d. art. 51 della legge
16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n.
15);
e. accordo
Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
f. decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
g. art. 19 del
decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.
2. La normativa
sopra richiamata - e, in particolare, l'art. 51 della legge n. 3/2003
- persegue il fine primario della «tutela della salute dei non
fumatori», con l'obiettivo della massima estensione possibile del
divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata
generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni
espressamente previste. Il fumo di tabacco è la più importante causa
di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più
gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la
prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione
attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario
della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E. La nuova
normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si
rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il
sanzionamento delle relative infrazioni. Il divieto di fumare trova
applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti
quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale
accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto
«utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività
lavorativa. E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto
e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse
da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie
per danni alla salute causati dal fumo. In forza di detto
generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori non
rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici
esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno
attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti
tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23 dicembre 2003.
3. Per ciò che
concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma, essa applica
il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti
ad utenti o al pubblico. Per quelli pubblici, poi, il comma 10
dell'art. 51 della legge n. 3/2003 mantiene immodificate le attuali
disposizioni in materia, restando così confermato il divieto totale di
fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione,
autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati
concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di
persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti,
stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime,
biblioteche, musei, pinacoteche. Le nuove prescrizioni del citato art.
51 «tutela della salute dei non fumatori» della legge n. 3 del 16
gennaio 2003, sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalità
dei «locali chiusi» privati aperti ad utenti o al pubblico, di cui al
comma 1 del medesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti,
circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le
discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale
corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema
multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree
riservate a fumatori. Resta fermo che, considerata la libera
accessibilità a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la
possibilità di fumare non può essere consentita se non in spazi di
inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali, proprio per la
definizione «riservati ai fumatori» utilizzata al comma 1b dell'art.
51 della legge n. 3/2003.
4. Per quanto
concerne specificamente le responsabilità che gravano sui gestori
degli esercizi pubblici, l'art. 7 della legge n. 584/1975, come
espressamente disposto dal comma 5 dell'art. 51 della legge n. 3/2003,
è stato sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28
dicembre 2001 che prevede un inasprimento delle sanzioni
amministrative per i trasgressori al divieto di fumo e per coloro cui
spetta, in base all'art. 2 della legge n. 584/1975, di curare
l'osservanza del divieto, qualora non ottemperino al loro compito. A
tale riguardo e per comprendere esattamente la portata della norma,
deve essere richiamato l'art. 4, lettera c), della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, il quale
prevede testualmente: «Per i locali condotti da soggetti privati, il
responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui
incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e
curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed
agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981,
n. 689». Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della
struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:
1) richiamare
formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
2) segnalare, in caso
di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei
trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la
contestazione della violazione del divieto e la conseguente
redazione del verbale di contravvenzione.
Sarà loro cura anche
esporre cartelli, come indicato nell'accordo stipulato in sede di
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004. In
presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le misure
sanzionatorie previste dall'art. 7, secondo comma, della legge 11
novembre 1975, n. 584, recante «Divieto di fumare in determinati
locali e su mezzi di trasporto pubblico» con particolare riferimento
all'art. 2 della medesima legge.
5. L'art. 2 della
legge n. 584 dell'11 novembre 1975 inquadrato nel contesto organico
della disciplina all'esame, porta ad escludere limitazioni agli
obblighi dei gestori, i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla
materiale apposizione del cartello di divieto di fumo ma anche ad
attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei
trasgressori osservando così gli adempimenti previsti dal richiamato
art. 4, lettera c), della direttiva 14 dicembre 1995. Infatti, il
tenore letterale del sopra citato art. 2, che recita testualmente «...
curano l'osservanza del divieto ...», risulterebbe assolutamente privo
di concreto significato pratico ove inteso nel senso di limitare gli
obblighi dei gestori alla mera esposizione del cartello, poiché ciò
non giustificherebbe in alcun modo la applicazione delle misure
sanzionatorie, comprese tra un minimo di 200 e un massimo di 2000
euro, previste dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28
dicembre 2001. Inoltre, considerato che il comma 9 dell'art. 51 della
legge n. 3/2003 ha fra l'altro mantenuto in vigore anche l'art. 5
della citata legge n. 584/1975, qualora non siano osservati gli
obblighi che ricadono sui gestori, il questore può sospendere, per un
periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio
del locale.
6. Quanto alla
previsione di aumenti degli importi delle sanzioni, misura contemplata
nella legge finanziaria 2005, sembra sufficiente ricordare il
principio che si debbono applicare le misure sanzionatorie vigenti al
momento dell'accertamento della violazione: principio inequivoco,
idoneo a superare qualsivoglia dubbio in subiecta materia, ivi
compreso quello delle modalità di aggiornamento dei cartelli di
divieto, posto che ogni presunta difficoltà al riguardo può essere
agevolmente superata con l'apposizione, di semplici talloncini
autoadesivi indicatori delle variazioni intervenute agli importi delle
sanzioni.
7. Con l'accordo
definito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre
2004 è stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n.
3/2003, ridefinendo in particolare le procedure per l'accertamento
delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad
elevare i relativi processi verbali. L'approvazione di tale accordo ha
completato il quadro organico della disciplina di settore relativa al
divieto di fumo. Va precisato, in questo senso, che i dirigenti
preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche
amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche individuano con
atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del
divieto, accertare e contestare le infrazioni. Resta inteso che, ove
non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale
attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione. Nei locali
privati in cui si svolge comunque un servizio per conto
dell'amministrazione pubblica sono invece tenuti a vigilare sul
rispetto del divieto di fumare, ad accertare le infrazioni ed a
contestare la violazione i soggetti cui spetta per legge, regolamento
o disposizioni di autorità assicurare l'ordine interno dei locali.
Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare i
soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della
contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei corpi di
polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni
vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale
servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far
accertare infrazioni al divieto:
- vigilano
sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- accertano le
infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la
violazione;
- redigono in triplice
copia il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto
richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e
contenere - oltre agli estremi del trasgressore, della violazione
compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento
della sanzione pecuniaria in misura ridotta
- l'indicazione
dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- notificano il
verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente,
ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni
dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista
dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.
Le indicazioni finora
espresse, ovviamente, non pregiudicano la possibilità degli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri
compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali attività di
accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa
ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, come previsto
dall'art. 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nei locali privati,
infine, i soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del divieto si
identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da
essi formalmente delegati che, in base a quanto chiarito al punto 4
della presente circolare, richiamano i trasgressori all'osservanza del
divieto e provvedono a segnalare immediatamente le infrazioni ad uno
dei soggetti pubblici incaricati della vigilanza, dell'accertamento e
della contestazione delle violazioni in precedenza indicati.
Fermi i chiarimenti e le
indicazioni di cui sopra, corre l'obbligo di ribadire anche in questa
sede che ogni eventuale, ulteriore dubbio che dovesse emergere dalla
normativa sul divieto di fumare a tutela della salute dei non fumatori
dovrà essere valutato alla luce del fondamentale principio cui e'
informata tale disciplina, in base al quale «è proibito fumare in
tutti i locali chiusi, ad eccezione delle abitazioni private e dei
locali riservati ai fumatori se esistenti e purché dotati delle
caratteristiche previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 dicembre 2003».
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