Giudice di Pace
A partire dal 1° maggio
1995 il Giudice di Pace inizia la sua attività in sostituzione del
Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito.
Rispetto al Giudice
Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più
ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi
e che non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha
iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1°
gennaio 2002.
Il Giudice di Pace è un
magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate
funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla
scadenza può essere confermato una sola volta.
Al compimento del 75°
anno d'età cessa dalle funzioni.
Egli è tenuto ad
osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a
responsabilità disciplinare.
Il Giudice di Pace è un
magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di
impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile
con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.
Cosa fa il
Giudice di Pace nella materia civile
Sono di competenza
esclusiva del Giudice di Pace:
1. le cause relative
ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite
dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento
degli alberi e delle siepi;
2. le cause
relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di
condominio di case;
3. le cause
relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti
a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore,
esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino
la normale tollerabilità.
Sono di competenza del
Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non
superiore a 2.582,28 Euro, quando dalla legge non sono attribuite alla
competenza di altro Giudice, e le cause concernenti la circolazione di
veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i
15.493,71 Euro
Per cause civili di
valore fino a 1.032,91 Euro, se le parti interessate ne fanno
richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità.
Il Giudice di Pace ha
anche una funzione conciliativa su richiesta delle parti
interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie
purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici come è per
le cause di lavoro e per le cause matrimoniali.
Il cittadino può
rivolgersi al Giudice di Pace secondo le regole stabilite dal codice
di procedura civile:
- se ha interesse a far
giudicare una questione purché rientri nelle materie di sua
competenza;
- se vuole conciliare
una controversia insorta o che potrebbe insorgere;
- se vuole chiedere, nei
limiti della sua competenza per valore, un decreto ingiuntivo per
ottenere il pagamento di una somma;
- se vuole chiedere,
prima dell'inizio di una causa, la tutela preventiva dei diritti che
si faranno valere, mediante provvedimenti d'urgenza o accertamenti
immediati.
La persona
davanti al Giudice di Pace civile
Il processo davanti al
Giudice di Pace è regolato dal codice di procedura civile.
Per iniziare una causa
civile davanti al Giudice di Pace bisogna notificare a mezzo di
ufficiale giudiziario alla parte contro la quale si agisce
(convenuto), l'atto di citazione che descrive i fatti e indica le
richieste.
La citazione è scritta
da un avvocato.
Se la parte (attore)
sceglie di rivolgersi al Giudice di Pace senza l'assistenza di un
avvocato, i fatti e le richieste sono raccolti in un verbale che
svolge la stessa funzione della citazione.
Sia l'attore che il
convenuto possono stare davanti al Giudice di Pace senza assistenza
legale, soltanto se si tratta di cause di valore non superiore a lire
1.000.000 (un milione) o quando il giudice, su richiesta
dell'interessato, lo autorizzi in considerazione della natura ed
entità della causa. Negli altri casi le parti devono essere assistite
e difese da un avvocato.
L'avvocato ha diritto a
vedersi corrisposto il compenso per la sua prestazione professionale
secondo una notula compilata sulla base delle tariffe, periodicamente
aggiornate con decreto del Ministro della giustizia a seguito di
delibera del Consiglio nazionale forense.
L'ammontare dei diritti
e degli onorari per gli avvocati sono, in via generale, proporzionati
al valore della controversia e sono fissati per scaglioni.
Il processo si conclude
con una sentenza contro la quale la parte perdente può fare appello al
tribunale nello stesso circondario, tranne nel caso in cui la causa
sia decisa secondo equità.
Contro la sentenza
pronunciata secondo equità così come contro la sentenza del tribunale
è sempre possibile proporre il ricorso per cassazione.
Il Giudice di Pace
competente è quello nel cui territorio si trova il luogo di
residenza della parte convenuta ovvero, il luogo di residenza
dell'attore, ma soltanto se il convenuto non ha in Italia nessun
recapito: residenza, domicilio, dimora.
In via facoltativa - che
vale solo se il convenuto non la contesta - ci si può rivolgere al
Giudice di Pace competente nel luogo in cui deve essere adempiuta
un'obbligazione o essere fatto un pagamento o consegnata una cosa o
dove si trovano i beni per le cause di servizi condominiali.
Il processo davanti al
Giudice di Pace per le questioni di valore fino ad Euro 1.000,00 dal
punto di vista tributario non implica costi, perché gli atti ed i
provvedimenti sono esenti da imposte e tasse e da qualsiasi diversa
spesa.
Alle persone che non
hanno i mezzi per far fronte alle spese di una causa è assicurato,
anche davanti al Giudice di Pace, il gratuito patrocinio, cioè
la difesa a carico dello Stato.
Per essere ammessi al
gratuito patrocinio occorre fare domanda alla Commissione presso il
tribunale dello stesso circondario.
Le condizioni economiche
per poter essere ammesso al gratuito patrocinio sono valutate dalla
Commissione in via equitativa con riferimento all'ammontare del
reddito di chi fa domanda ed alla ragionevole previsione di esito
positivo della causa.
Cosa fa il
Giudice di Pace nella materia penale
Il Giudice di Pace, dal
1° ottobre 2001 è anche un giudice penale (ma entra
effettivamente in funzione dal 1° gennaio 2002): il decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha attribuito alla sua cognizione,
tra gli altri, alcuni reati di notevole diffusione, contro la persona,
quali le percosse e le lesioni, l'omissione di soccorso; contro
l'onore, quali l'ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio
quali il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui.
In caso di condanna il
Giudice di Pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie
o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare
o su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità.
La persona
davanti al Giudice di Pace penale
Il processo ha luogo
normalmente per iniziativa del Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero
dopo aver disposto le necessarie investigazioni, se ravvisa elementi
sufficienti per sottoporre a processo il soggetto indagato, richiede
il suo rinvio a giudizio.
Anche la persona
offesa, per i reati perseguibili a querela, può chiedere al
giudice l'instaurazione del processo.
In questi casi, l'offeso
può presentare un "ricorso diretto" al Giudice di Pace, depositandolo
nella segreteria del Pubblico Ministero, che provvede alla
formalizzazione dell'addebito.
Il Giudice di Pace, se
non ritiene il ricorso infondato o inammissibile, dispone la
convocazione delle parti innanzi a sé.
Il processo penale
innanzi al Giudice di Pace è caratterizzato dalla particolare
attenzione a favorire, per quanto possibile, la conciliazione
tra imputato e persona offesa.
Il giudice, sentita la
persona offesa, può dichiarare estinto il reato se l'autore della
violazione dimostra di aver provveduto alla riparazione del danno
causato e di avere eliminato la situazione di pericolo eventualmente
determinata.
E' inoltre previsto che
il Giudice di Pace possa astenersi dal procedere quando risulti, per
l'esiguità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento, la
particolare "tenuità" del fatto (tenuto conto anche del pregiudizio
che l'ulteriore corso del procedimento arrecherebbe alle esigenze di
lavoro, famiglia o salute dell'imputato), sempre che l'offeso non si
opponga.
Il Giudice di Pace
commina pene pecuniarie oppure sanzioni "paradetentive":
detenzione domiciliare, o, qualora il condannato lo richieda, lavoro
di pubblica utilità.
L'imputato e la persona
offesa sono difesi da un avvocato.
Alle persone che non
hanno i mezzi per far fronte alle spese di un procedimento penale è
assicurato, anche davanti al Giudice di Pace, il gratuito
patrocinio, cioè la difesa a carico dello Stato.
Per ulteriori informazioni chiedi parere all'avvocato dello studio
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