Home

Aggiungi a preferiti

Società

 Chi siamo
 Dove siamo
 Contatti

Attività

 Finanza Agevolata
 Fiscale
 Lavoro
 Legale

On Line

 Link utili
 Download

Scadenze

 Scadenziario Lavoro

I convegni dello studio

 Progetta la tua impresa

Legale
Giudice di Pace

 

 

Giudice di Pace

A partire dal 1° maggio 1995 il Giudice di Pace inizia la sua attività in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito.

Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002.

Il Giudice di Pace è un magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta.

Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle funzioni.

Egli è tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare.

Il Giudice di Pace è un magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.

 

Cosa fa il Giudice di Pace nella materia civile

Sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:

1. le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2.  le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3.  le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 Euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro Giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i 15.493,71 Euro

Per cause civili di valore fino a 1.032,91 Euro, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità.

Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici come è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali.

Il cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile:

- se ha interesse a far giudicare una questione purché rientri nelle materie di sua competenza;

- se vuole conciliare una controversia insorta o che potrebbe insorgere;

- se vuole chiedere, nei limiti della sua competenza per valore, un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di una somma;

- se vuole chiedere, prima dell'inizio di una causa, la tutela preventiva dei diritti che si faranno valere, mediante provvedimenti d'urgenza o accertamenti immediati.

 

La persona davanti al Giudice di Pace civile

Il processo davanti al Giudice di Pace è regolato dal codice di procedura civile.

Per iniziare una causa civile davanti al Giudice di Pace bisogna notificare a mezzo di ufficiale giudiziario alla parte contro la quale si agisce (convenuto), l'atto di citazione che descrive i fatti e indica le richieste.

La citazione è scritta da un avvocato.

Se la parte (attore) sceglie di rivolgersi al Giudice di Pace senza l'assistenza di un avvocato, i fatti e le richieste sono raccolti in un verbale che svolge la stessa funzione della citazione.

Sia l'attore che il convenuto possono stare davanti al Giudice di Pace senza assistenza legale, soltanto se si tratta di cause di valore non superiore a lire 1.000.000 (un milione) o quando il giudice, su richiesta dell'interessato, lo autorizzi in considerazione della natura ed entità della causa. Negli altri casi le parti devono essere assistite e difese da un avvocato.

L'avvocato ha diritto a vedersi corrisposto il compenso per la sua prestazione professionale secondo una notula compilata sulla base delle tariffe, periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della giustizia a seguito di delibera del Consiglio nazionale forense.

L'ammontare dei diritti e degli onorari per gli avvocati sono, in via generale, proporzionati al valore della controversia e sono fissati per scaglioni.

Il processo si conclude con una sentenza contro la quale la parte perdente può fare appello al tribunale nello stesso circondario, tranne nel caso in cui la causa sia decisa secondo equità.

Contro la sentenza pronunciata secondo equità così come contro la sentenza del tribunale è sempre possibile proporre il ricorso per cassazione.

Il Giudice di Pace competente è quello nel cui territorio si trova il luogo di residenza della parte convenuta ovvero, il luogo di residenza dell'attore, ma soltanto se il convenuto non ha in Italia nessun recapito: residenza, domicilio, dimora.

In via facoltativa - che vale solo se il convenuto non la contesta - ci si può rivolgere al Giudice di Pace competente nel luogo in cui deve essere adempiuta un'obbligazione o essere fatto un pagamento o consegnata una cosa o dove si trovano i beni per le cause di servizi condominiali.

Il processo davanti al Giudice di Pace per le questioni di valore fino ad Euro 1.000,00 dal punto di vista tributario non implica costi, perché gli atti ed i provvedimenti sono esenti da imposte e tasse e da qualsiasi diversa spesa.

Alle persone che non hanno i mezzi per far fronte alle spese di una causa è assicurato, anche davanti al Giudice di Pace, il gratuito patrocinio, cioè la difesa a carico dello Stato.

Per essere ammessi al gratuito patrocinio occorre fare domanda alla Commissione presso il tribunale dello stesso circondario.

Le condizioni economiche per poter essere ammesso al gratuito patrocinio sono valutate dalla Commissione in via equitativa con riferimento all'ammontare del reddito di chi fa domanda ed alla ragionevole previsione di esito positivo della causa.

 

Cosa fa il Giudice di Pace nella materia penale

Il Giudice di Pace, dal 1° ottobre 2001 è anche un giudice penale (ma entra effettivamente in funzione dal 1° gennaio 2002): il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha attribuito alla sua cognizione, tra gli altri, alcuni reati di notevole diffusione, contro la persona, quali le percosse e le lesioni, l'omissione di soccorso; contro l'onore, quali l'ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio quali il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui.

In caso di condanna il Giudice di Pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità.

 

La persona davanti al Giudice di Pace penale

Il processo ha luogo normalmente per iniziativa del Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero dopo aver disposto le necessarie investigazioni, se ravvisa elementi sufficienti per sottoporre a processo il soggetto indagato, richiede il suo rinvio a giudizio.

Anche la persona offesa, per i reati perseguibili a querela, può chiedere al giudice l'instaurazione del processo.

In questi casi, l'offeso può presentare un "ricorso diretto" al Giudice di Pace, depositandolo nella segreteria del Pubblico Ministero, che provvede alla formalizzazione dell'addebito.

Il Giudice di Pace, se non ritiene il ricorso infondato o inammissibile, dispone la convocazione delle parti innanzi a sé.

Il processo penale innanzi al Giudice di Pace è caratterizzato dalla particolare attenzione a favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra imputato e persona offesa.

Il giudice, sentita la persona offesa, può dichiarare estinto il reato se l'autore della violazione dimostra di aver provveduto alla riparazione del danno causato e di avere eliminato la situazione di pericolo eventualmente determinata.

E' inoltre previsto che il Giudice di Pace possa astenersi dal procedere quando risulti, per l'esiguità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento, la particolare "tenuità" del fatto (tenuto conto anche del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento arrecherebbe alle esigenze di lavoro, famiglia o salute dell'imputato), sempre che l'offeso non si opponga.

Il Giudice di Pace commina pene pecuniarie oppure sanzioni "paradetentive": detenzione domiciliare, o, qualora il condannato lo richieda, lavoro di pubblica utilità.

L'imputato e la persona offesa sono difesi da un avvocato.

Alle persone che non hanno i mezzi per far fronte alle spese di un procedimento penale è assicurato, anche davanti al Giudice di Pace, il gratuito patrocinio, cioè la difesa a carico dello Stato.

 

Per ulteriori informazioni chiedi parere all'avvocato dello studio

 

Home - Chi siamo - Dove siamo - Contatti - Link utili - Download