La
sospensione del rapporto di lavoro in caso di malattia (o
infortunio) è disciplinata dall'art. 2110 del codice civile, che
dispone, in assenza di equivalenti forme di previdenza o
assistenza, legali o contrattuali, l'obbligo per il datore di
lavoro di conservare il posto di lavoro e di corrispondere al
prestatore la retribuzione o un'indennità, demandando alle leggi
speciali, alla contrattazione collettiva, agli usi e all'equità la
determinazione del periodo di sospensione del rapporto e della
misura e della durata dell'erogazione del trattamento economico.
Pertanto,
l'insorgere di una malattia o il verificarsi di un infortunio:
-
legittimano l'assenza del dipendente dal lavoro;
-
impediscono al datore di lavoro di licenziare il dipendente per
tutta la durata della malattia o dell'infortunio nei limiti di un
"periodo di conservazione del posto" la cui durata è stabilita, in
genere, dalla contrattazione collettiva;
- danno
diritto al lavoratore a prestazioni economiche assistenziali a
carico dell'INPS e generalmente anticipate dal datore di lavoro
nonchè, in sostituzione o ad integrazione di quelle prestazioni, a
trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva.
Nozione
Sono
"malattie" o "infortuni" - che consentono al lavoratore di
assentarsi legittimamente dal luogo di lavoro e di acquisire, al
contempo, il diritto alle prestazioni economiche di malattia - le
alterazioni dello stato di salute e le lesioni tali da dare luogo
ad una concreta incapacità temporanea al lavoro. Pertanto, da un
lato, uno stato patologico che non comporti incapacità al lavoro
non costituisce valida causa di sospensione del rapporto di lavoro
e, dall'altro lato, l'incapacità al lavoro non deve essere
assoluta per legittimare l'assenza, ma è sufficiente che sia
relativa alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni del
lavoratore.
Inoltre,
rientrano tra le ipotesi di malattia e infortunio che legittimano
l'assenza dal lavoro e danno diritto al relativo trattamento
economico anche i casi in cui l'impossibilità di svolgere la
prestazione lavorativa deriva dalla necessità di sottoporsi a
terapie specifiche incompatibili con la presenza sul luogo di
lavoro, oppure i casi in cui il lavoro prestato durante la
malattia può compromettere la guarigione del soggetto (riposo
durante la convalescenza).
Il
lavoratore assente per malattia ha l'obbligo di comunicare al
datore di lavoro lo stato di malattia e di giustificarlo con
valida certificazione medica. Le modalità e i termini entro cui
effettuare tale comunicazione sono stabiliti dai contratti
collettivi ed eventualmente dai regolamenti aziendali .
Il
lavoratore è altresì tenuto a presentare un certificato di
malattia rilasciato da qualsiasi medico abilitato all'esercizio
della professione, salvo che il contratto preveda l'onere di
documentare lo stato patologico con una certificazione rilasciata
da una particolare categoria di medici (es. medico ASL).
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informazioni chiedi parere al consulente dello studio
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