Il
trattamento dei dati personali, finora in gran parte disciplinato
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, è stato riordinato in un
Testo Unico dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante il
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Il nuovo
provvedimento riconosce e tutela il diritto alla protezione dei
dati personali, cioè le informazioni inerenti alla persona ma che
non riguardano la sua sfera privata, ed il diritto alla privacy,
volto a proteggere proprio la vita privata dell'individuo.
In base agli
artt. 1 e 2 del Codice, chiunque ha diritto alla protezione dei
dati personali che lo riguardano e il trattamento di tali dati
deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale
e al diritto alla protezione dei dati personali.
Nell'assicurare un elevato livello di tutela dei suindicati
diritti e libertà, bisogna rispettare il principio di
semplificazione per il loro esercizio da parte degli interessati e
per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del
trattamento.
L'art. 3,
sancisce inoltre il principio di necessità per cui, nel caso di
utilizzo di strumenti informatici, l'utilizzazione dei dati
personali e di quelli identificativi deve essere ridotta al minimo
e solo qualora le stesse finalità non possano essere raggiunte con
l'impiego di strumenti diversi come il ricorso ai dati anonimi.
Vengono
inoltre disciplinati anche i diritti dell'interessato e le
modalità di trattamento dei dati.
Regole
particolari sono stabilite per il trattamento dei dati da parte di
soggetti pubblici nonché per i soggetti privati e gli enti
pubblici economici.
Ampia
rilevanza è data alle misure di sicurezza, prevedendo misure
minime che i titolari del trattamento sono tenuti ad adottare.
Il Codice
contiene anche disposizioni relative a specifici settori fra i
quali l'ambito giudiziario, sanitario, scientifico e, per quanto
di nostro interesse, quello del rapporto di lavoro.
Le
disposizioni del Codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad
eccezione di quelle di cui agli artt. 156 (ruolo organico e
personale), 176, commi 3, 4, 5 e 6 (soggetti pubblici) e 182
(uffici del Garante), che sono già operative dal 30 luglio 2003,
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice.
Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di
ricorsi di cui agli artt. 149, comma 8, e 150, comma 2.
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informazioni chiedi parere al consulente dello studio
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