Il Legislatore, nell’ambito della riforma complessiva del mercato
del lavoro, ha recentemente disciplinato un istituto già presente
nella prassi, il lavoro ripartito o cd. "job sharing”, nel quale
due soggetti assumono contemporaneamente una medesima obbligazione
di lavoro subordinato che corrisponde a un solo posto di lavoro a
tempo pieno.
Negli Stati Uniti sul finire degli anni Settanta e ora
espressamente riconosciuta dalla legislazione dei principali Paesi
Europei, questa particolare forma di lavoro si presenta come uno
strumento di flessibilizzazione del rapporto di lavoro
particolarmente vantaggioso sia per le imprese, posto che
garantisce normalmente una maggior intensità e produttività del
lavoro e riduce l’assenteismo per malattia, sia per gli stessi
lavoratori, a cui viene contrattualmente garantita la possibilità
di una migliore gestione del tempo.
I lavoratori hanno infatti, la facoltà di distribuirsi tra loro,
ciascuno secondo le proprie esigenze, l’orario e la quantità di
lavoro, anche in base a modalità di volta in volta differenti.
In assenza di una compiuta disciplina legislativa della
fattispecie in esame, era intervenuto il Ministero del lavoro, con
circolare n. 43/98 del 7 aprile 1998, che forniva una serie di
indicazioni utili per la stipulazione del contratto. Ora il
decreto legislativo 31 luglio 2003 di attuazione della legge
delega disciplina l’istituto, conformandosi sostanzialmente ai
criteri individuati dalla circolare ministeriale.
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