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Sicurezza ed igiene sul lavoro

 

La garanzia della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro è diventata di primaria importanza non solo per gli aspetti sociali (tutela della salute delle persone) ma anche per le possibili sanzioni a carico del datore di lavoro.

Lo studio si occupa prevalentemente di assicurare il cliente nella corretta applicazione delle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, avvalendosi di una équipe di specialisti che operano in stretto rapporto interdisciplinare ed a completamento del servizio di consulenza in materia di salute e di sicurezza sul fronte del lavoro, lo STUDIO FEDELE offre il supporto tecnico di consulenza, analisi e progettazione riguardo tutte le tematiche attinenti all'implementazione dei sistemi di:

  Sicurezza e salute sul lavoro
  Ambiente
  Certificazione di qualità
  Medicina del lavoro

garantendo da un lato una progettazione mirata ed aderente alle singole realtà produttive e/o di servizi, e dall'altra un'efficiente gestione di tali sistemi nel tempo con aggiornamenti e "audit" di verifica periodica.

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

Condizioni generali

Ai sensi dell'art. 2087 "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica  e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

il contenuto dell'obbligo generale in materia di igiene e sicurezza è disciplinato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 626 del 1994, secondo il quale le misure generali che deve adottare il datore di lavoro sono:

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;

c) riduzione dei rischi alla fonte;

d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonchè l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;

l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;

n) misure igieniche;

o) misure di protezione collettiva ed individuale;

p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

La valutazione del rischio ed il piano di sicurezza

Il datore di lavoro - e non anche, espressamente, il dirigente ed il preposto - deve elaborare un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, nonchè contenente l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale conseguente alla predetta valutazione e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (c.d. piano di sicurezza) in conseguenza della valutazione di cui sopra.

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

Informazione dei lavoratori

Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 “il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze provvedono affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

 a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

 b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

 c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

 d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

 e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;

  f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;

 g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15 del D.Lgs n. 626 del 1994.

Le informazioni di cui all’art. 1, comma 4-ter, devono essere fornite anche ai lavoratori a domicilio o con contratto di portierato di diritto privato.

I soggetti suddetti, inoltre, adottano le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico (art. 4, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 626/1994) e informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

Per ulteriori informazioni chiedi parere al consulente dello studio

 

Formazione dei lavoratori

La circostanza che la lett. s) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 626 del 1994 ponga l’obbligo di fornire adeguate istruzioni ai lavoratori tra le misure generali di prevenzione e protezione rivela la funzione strumentale della formazione quale misura di sicurezza fondamentale per l'acquisizione dei corretti comportamenti dei lavoratori in particolare per far fronte ai rischi residui (in tal senso anche la circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 1998).

Ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 626 del 1994 “il datore di lavoro o il dirigente assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3” - cioè i lavoratori a domicilio e quelli con contratto di portierato di diritto privato - del D.Lgs. medesimo “riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni “.

La formazione deve avvenire in occasione:

a) dell'assunzione;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 16 gennaio 1997 i  contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi.

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Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente dal medico competente o, nel caso dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti dal medico autorizzato, e comprende gli accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati e gli accertamenti periodici per controllare il loro stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente

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