La garanzia
della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro è diventata di
primaria importanza non solo per gli aspetti sociali (tutela della
salute delle persone) ma anche per le possibili sanzioni a carico
del datore di lavoro.
Lo studio si
occupa prevalentemente di assicurare il cliente nella corretta
applicazione delle leggi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, avvalendosi di una équipe di specialisti che operano in
stretto rapporto interdisciplinare ed a completamento del servizio
di consulenza in materia di salute e di sicurezza sul fronte del
lavoro, lo STUDIO FEDELE offre il supporto tecnico di
consulenza, analisi e progettazione riguardo tutte le tematiche
attinenti all'implementazione dei sistemi di:
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Sicurezza e salute sul lavoro |
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Ambiente |
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Certificazione di qualità |
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Medicina del lavoro |
garantendo
da un lato una progettazione mirata ed aderente alle singole
realtà produttive e/o di servizi, e dall'altra un'efficiente
gestione di tali sistemi nel tempo con aggiornamenti e "audit" di
verifica periodica.
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informazioni chiedi parere al consulente dello studio
Condizioni generali
Ai sensi dell'art. 2087 "l'imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale
dei prestatori di lavoro".
il contenuto dell'obbligo generale in materia di igiene e
sicurezza è disciplinato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 626 del 1994,
secondo il quale le misure generali che deve adottare il datore di
lavoro sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro
riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che
integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive ed organizzative dell'azienda nonchè l'influenza dei
fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è
meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei
metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro
monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui
luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi
specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per
motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo
grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni
riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
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La valutazione del rischio ed il piano
di sicurezza
Il datore di lavoro - e non anche, espressamente, il dirigente ed
il preposto - deve elaborare un documento contenente una relazione
sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante
il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa, nonchè contenente l'individuazione delle
misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di
protezione individuale conseguente alla predetta valutazione e il
programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (c.d. piano di
sicurezza) in conseguenza della valutazione di cui sopra.
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Informazione
dei lavoratori
Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 “il
datore di lavoro, il dirigente ed il preposto nell’ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze provvedono affinché ciascun
lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività
dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in
materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati
pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta
antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed
il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure
di cui agli articoli 12 e 15 del D.Lgs n. 626 del 1994.
Le informazioni di cui all’art. 1, comma 4-ter, devono essere
fornite anche ai lavoratori a domicilio o con contratto di
portierato di diritto privato.
I soggetti suddetti, inoltre, adottano le misure appropriate
affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave
e specifico (art. 4, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 626/1994) e
informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di
un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
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Formazione dei lavoratori
La circostanza che la lett. s) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 626 del
1994 ponga l’obbligo di fornire adeguate istruzioni ai lavoratori
tra le misure generali di prevenzione e protezione rivela la
funzione strumentale della formazione quale misura di sicurezza
fondamentale per l'acquisizione dei corretti comportamenti dei
lavoratori in particolare per far fronte ai rischi residui (in tal
senso anche la circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 1998).
Ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 626 del 1994 “il datore di
lavoro o il dirigente assicura che ciascun lavoratore, ivi
compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3” - cioè i
lavoratori a domicilio e quelli con contratto di portierato di
diritto privato - del D.Lgs. medesimo “riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie
mansioni “.
La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 16 gennaio 1997 i contenuti della
formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle
risultanze della valutazione dei rischi.
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Sorveglianza
sanitaria
La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla
normativa vigente dal medico competente o, nel caso dei lavoratori
esposti a radiazioni ionizzanti dal medico autorizzato, e
comprende gli accertamenti preventivi intesi a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono
destinati e gli accertamenti periodici per controllare il loro
stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica. Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici
e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal
medico competente
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