L'art. 85,
lett. c). della riforma Biagi ha abrogato la
disciplina che in precedenza impediva l'intermediazione e
l'interposizione delle prestazioni di lavoro (legge 23 ottobre
1960, n. 1369).
Inoltre
l'art. 18, ultimo comma, dello stessa norma prevede l'emanazione
di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
che dovrebbe stabilire criteri interpretativi certi per la
definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite al
pregresso regime in materia di intermediazione e interposizione
nei rapporti di lavoro.
L'art. 29 stabilisce che ai fini
dell'applicazione delle norme sul mercato del lavoro, il contratto
di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655
del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro
in base a due fondamentali requisiti:
- la
organizzazione dei mezzi necessari - che può anche risultare, in
relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in
contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei
confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto - deve fare capo
all'appaltatore;
- il rischio
d'impresa deve gravare sull'appaltatore.
In mancanza
di questi requisiti si verifica la fattispecie della
somministrazione di lavoro che, se svolta senza l'osservanza delle
norme dettate a tal fine dal D.Lgs. n. 276/2003, diviene
irregolare o fraudolenta e dà luogo alle conseguenza che la legge
prevede a questo riguardo .
Nella
somministrazione di lavoro l'attività lavorativa viene svolta da
un dipendente dell'impresa somministratrice nell'interesse di un
altro soggetto, imprenditore o non imprenditore, che ne utilizza
la prestazione per soddisfare le sue esigenze produttive.
Nella
somministrazione di lavoro il lavoratore, dunque, pur essendo
assunto e retribuito dall'impresa somministratrice, svolge la
propria attività sotto la direzione ed il controllo dell'impresa
utilizzatrice.
I rapporti
intercorrenti tra i tre soggetti che intervengono nella
somministrazione sono regolati da due distinti contratti - il
contratto di somministrazione di lavoro tra somministratore e
utilizzatore ed il contratto di lavoro tra somministratore e
lavoratore - dettagliatamente disciplinati dalla legge.
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